COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 7 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VOLTURARA IRPINA – GARA SPORTING ATRIPALDA / VOLTURARA IRPINA DEL 1.04.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 7 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VOLTURARA IRPINA – GARA SPORTING ATRIPALDA / VOLTURARA IRPINA DEL 1.04.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, risulta che i calciatori di seguito indicati sono tutti regolarmente tesserati, a favore della società Sporting Atripalda, da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame: Anzalone Andrea, nato il 28.02.1982 (tesserato a favore della società Sporting Atripalda in data 13.10.2006); Panarella Bruno, nato il 12.09.1982 (in data 2.02.07); Spagnuolo Vincenzo, nato il 24.07.1985 (in data 14.11.2006); Picone Carmine, nato il 24.08.1981 (in data 20.09.2006); Sibilia Gerardo, nato l’8.10.1962 (in data 2.02.2007). In relazione al calciatore Del Gaudio Lucio, nato il 15.1.1984, deve precisarsi che egli, pur non risultando tesserato a favore della società Sporting Atripalda ed, anzi, a favore di alcuna società nell’ambito della F.I.G.C., non ha preso parte alla gara di cui al reclamo, per cui la sua posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, non incide, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. La norma, invero, sancisce che, mentre per le gare del Calcio a Cinque la punizione sportiva della perdita della gara viene inflitta a seguito del semplice inserimento in distinta del calciatore in posizione irregolare (ovvero, anche se egli non abbia preso parte, neppure per una frazione minima di gioco, alla gara medesima), per le gare di Calcio a Undici “la posizione irregolare dei calciatori di riserva… determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa”. Infine, quanto al calciatore Ciaramella Sabino, risulta spedita, presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, in data 9.12.2006, una richiesta di tesseramento a favore della società Sporting Atripalda, che successivamente l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania ha provveduto ad inviare alla società medesima, per la regolarizzazione, a mezzo raccomandata postale, in quanto il modello di tesseramento (riferito a calciatore minorenne) era privo della firma di uno dei genitori. La società Sporting Atripalda ha provveduto alla regolarizzazione entro il termine ultimo del 31.05.2007 (data di scadenza del tesseramento dei calciatori giovani dilettanti, come prescritta dal Comunicato Ufficiale n. 182/A della F.I.G.C., n. 1, lettera a), pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2006 del C.R. Campania), per l’esattezza in data 19.05.2007. Questa Commissione Disciplinare ritiene che la data di scadenza della regolarizzazione debba necessariamente essere ritenuta quella innanzi indicata, non essendo stata segnalata, nella relativa lettera di invito da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, alcuna scadenza specifica. Di conseguenza, il calciatore Ciaramella Sabino deve essere considerato in posizione regolare, agli effetti del tesseramento, in relazione alla gara in oggetto, atteso che la regolarizzazione innanzi specificata ha determinato la decorrenza del suo tesseramento a favore della società Sporting Atripalda dalla data di spedizione (9.12.2006) della relativa richiesta. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Volturara Terminio; di disporre l’addebito della tassa, non versata, sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it