COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 7 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. CALCIO PARÈ Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui ai Comunicati n. 32 del 21/2/2007– Inibizione sino al 3/4/2007 Dirigente Marra Pantaleo – Campionato di 3^ Categoria/TV

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 7 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. CALCIO PARÈ Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui ai Comunicati n. 32 del 21/2/2007– Inibizione sino al 3/4/2007 Dirigente Marra Pantaleo - Campionato di 3^ Categoria/TV La Società ASD Parè ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Treviso, pubblicata nel Comunicato n. 32 del 21/2/2007, con la quale veniva deliberato il seguente provvedimento disciplinare : • Inibizione sino al 3/4/2007 a carico del Dirigente Marra Pantaleo : “nel ruolo di assistente di parte veniva allontanato perché, in segno di protesta, offendeva l’arbitro; all’atto della notifica si avvicinava al direttore di gara e gli proferiva ulteriori offese e lo toccava più volte sul petto col dito indice; indi dalla tribuna gli reiterava ulteriori scurrili offese, unite a frase di discriminazione territoriale”. La Società asserisce che il provvedimento appare eccessivo rispetto allo svolgimento dei fatti. La Commissione Disciplinare esaminati il ricorso avanzato dall’ASD Calcio Paré e la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, le vicende in esame e che dunque appare congrua P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dall’ASD Calcio Parè; • di confermare l’inibizione a carico del dirigente Marra Pantaleo sino al 3/4/2007; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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