COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 7 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. ASIAGO CALCIO ALTOPIANO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 35 del 21/2/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Longhini Luca – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 7 Marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S. ASIAGO CALCIO ALTOPIANO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 35 del
21/2/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Longhini Luca - Campionato di 3^ Categoria
La Società A.S. Asiago Calcio Altopiano ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale di Vicenza, pubblicata nel Comunicato n. 35 del 21/2/2007, con la quale veniva assunta la squalifica per tre
giornate a carico del calciatore Longhini Luca “espulso per ripetute proteste, alla vista del cartellino rosso offendeva e
minacciava il direttore di gara”.
La Società opponente, impugnando il provvedimento assunto, ha affermato che i fatti non si sono svolti come sopra
descritti.
43/804
La Commissione Disciplinare
esaminati il ricorso avanzato dall’A.S. Asiago Calcio Altopiano e la documentazione ufficiale agli atti;
ritenuto esauriente il referto del direttore di gara;
valutata la decisione di primo grado che appare congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio contestato
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.S. Asiago Calcio Altopiano;
• di confermare la squalifica di tre giornate a carico del giocatore Longhini Luca;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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