COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 7 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIO SAN GIORGIO IN BOSCO Avverso regolarità gara San Giorgio in Bosco – Olympia Cittadella del 17/2/2007 – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 7 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIO SAN GIORGIO IN BOSCO Avverso regolarità gara San Giorgio in Bosco – Olympia Cittadella del 17/2/2007 – Campionato Juniores Provinciale La Società Calcio San Giorgio in Bosco ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Olympia Cittadella, del giocatore Josipovic Mato, perché in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. la Commissione Disciplinare esaminato il reclamo presentato dal Calcio San Giorgio In Bosco; vista la documentazione ufficiale in atti; esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento Centrale dai quali é risultato che il giocatore Josipovic Mato (nato il 19/5/1987) non risulta tuttora tesserato a favore della Pol. Olympia Cittadella; atteso che la Pol. Olympia Cittadella, pur sollecitata, non ha fatto pervenire controdeduzione alcuna: considerata irregolare, alla luce di quanto sopra, la partecipazione del giocatore Josipovic Mato alla gara oggetto del presente giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dal Calcio San Giorgio in Bosco; • di applicare a carico della Pol. Olympia Cittadella il disposto di cui all’art. 12, 5° comma, lettera a) del CGS che stabilisce la sanzione sportiva della perdita della gara, che viene così omologata : Olympia Cittadella – S.Giorgio in Bosco 0 – 3; • di comminare a carico della Pol. Olympia Cittadella l’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un calciatore che non ne aveva titolo. La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it