COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. SOAVE Avverso regolarità gara Soave – Team S.Lucia Golosine dell’11/2/2007 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. SOAVE Avverso regolarità gara Soave - Team S.Lucia Golosine dell’11/2/2007 – Campionato di Promozione La Società U.S. Soave ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Team S.Lucia Golosine, del giocatore Marchetti Alessandro, perché in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. la Commissione Disciplinare esaminato il reclamo presentato dall’U.S. Soave; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società reclamante: esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto dai quali é risultato : 1. che la richiesta di tesseramento relativa al giocatore Marchetti Alessandro, nato il 10/10/1976 é stata depositata dalla Società Team Santa Lucia Golosine in data 10/2/2007; 2. che l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto ha successivamente richiesto all’A.C. Team Santa Lucia Golosine di regolarizzare la documentazione presentata; 3. che l’A.C.D. Team Santa Lucia Golosine ha provveduto a detta regolarizzazione in data 16/2/2007; 4. che l’Ufficio Tesseramento del C.R.V. ha ritenuto perfezionato il tesseramento a far data dal 10/2/2007, giorno in cui la richiesta di tesseramento risulta depositata. La C.D., ritenuta preliminare, la decisione della questione relativa alla individuazione della data di decorrenza della efficacia del tesseramento, vale a dire se quella del deposito della richiesta, ovvero quella successiva della regolarizzazione della stessa; ritenuto altresì che la questione rientra nella competenza funzionale della Commissione Tesseramenti ai sensi dell’art. 43, 4° comma, lettera b) del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di rimettere gli atti alla Commissione Tesseramenti per la decisione di competenza, riservando all’esito la decisione del reclamo e per l’effetto sospendendo il presente procedimento.
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