COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P. GRIGNANO Avverso regolarità gara Castelbaldo Masi – Grignano del 4/3/2007 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P. GRIGNANO Avverso regolarità gara Castelbaldo Masi - Grignano del 4/3/2007 – Campionato di 2^ Categoria La Società A.P. Grignano ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Castelbaldo Masi, del giocatore Crema Filippo, perché squalificato. la Commissione Disciplinare esaminato il reclamo presentato dall’A.P. Grignano; vista la documentazione ufficiale in atti; esperiti i necessari accertamenti dai quali é risultato che il giocatore Crema Filippo é stato squalificato una giornata per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni, come risulta dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 41 del 28/2/2007; ritenuto che l’art. l’art. 17, 2° comma del CGS espressamente dispone che “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale”; atteso che il provvedimento sanzionatorio doveva essere scontato in occasione della gara del 4/3/200, la cui irregolarità appare evidente; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla Società Castelbaldo Masi, con le quali pur giustificandosi, ammette l’infrazione commessa; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.P. Grignano; • di applicare a carico della Società Castelbaldo Masi la sanzione sportiva della perdita della gara, in applicazione dell’art. 12, 5° comma, lettera a) del CGS, omologando l’incontro in epigrafe c.s. : Castelbaldo Masi – Grignano 0 – 3; • di comminare a carico della Società Castelbaldo Masi la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo; • di squalificare per un’ulteriore giornata di gara il giocatore Crema Filippo, in base al disposto dell’art. 17, 3° comma del CGS. La tassa reclamo non é stata versata.
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