COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C.D. SAN VIGILIO ADRIA Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 41 del 28/2/2007 – Squalifica per quattro giornate giocatore Casellato Marco; Applicazione art. 12, 1° comma CGS gara Candiana-S.Vigilio del 25/2/2007 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 Marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C.D. SAN VIGILIO ADRIA
Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 41 del 28/2/2007
– Squalifica per quattro giornate giocatore Casellato Marco; Applicazione art. 12, 1° comma CGS gara
Candiana-S.Vigilio del 25/2/2007 - Campionato di 2^ Categoria
La Società ACD San Vigilio Adria ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Regionale
Veneto, pubblicate nel Comunicato n. 41 del 28/2/2007, con le quali venivano deliberati i seguenti provvedimenti
disciplinari :
• Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Casellato Marco : “perché, subentrato al capitano, ingiuriava
l’arbitro e lo minacciava di violenza fisica in caso di espulsione a lui comminata;
• Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (gara Candiana-S.Vigilio del 25/2/2007) in applicazione dell’art. 12,
1° comma del CGS , per l’atteggiamento tenuto dal giocatore Casellato Marco e la conseguente reazione dell’arbitro
che ha influito sul regolare svolgimento della gara, sia perché l’incontro avrebbe dovuto proseguire con nove giocatori
per la San Vigilio, sia perché il capitano subentrante, non avendo a sua volta nominato il proprio vice, avrebbe dovuto
portare alla sospensione della gara, mancando all’arbitro il rappresentante di riferimento della S.Vigilio”.
La Società opponente contesta i provvedimenti assunti in relazione ai fatti accaduti.
La Commissione Disciplinare
esaminati il ricorso avanzato dall’ACD San Vigilio Adria e la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
sentito altresì per le vie brevi l’arbitro che ha confermato integralmente il rapporto di gara, precisando inoltre di aver
identificato l’autore delle violazioni nel giocatore n . 2 del S.Vigilio Adria – Casellato Marco – e ciò sia all’atto delle stesse,
sia al termine della gara;
verificato che non sono emersi fatti nuovi che possano condurre alla revisione dei provvedimenti impugnati, ritenuti
congrui
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’ACD San Vigilio Adria;
• di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Casellato Marco;
• di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in base all’art. 12, 1° comma del CGS
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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