COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 45 del 14/3/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Masiero Luca – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 45 del 14/3/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Masiero Luca – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.C. Carmenta ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 45 del 14/3/2007, con la quale veniva comminata la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Masiero Luca “perché dopo essere stato ammonito, si rivolgeva all’arbitro con frasi offensive reiterate dopo l’esibizione del cartellino rosso e continuate, dalla tribuna, nel corso del secondo tempo della gara”.
La Società ricorrente afferma che il provvedimento adottato pare eccessivo rispetto all’infrazione commessa.
La Commissione Disciplinare
letto il rituale ricorso presentato dall’A.C. Carmenta;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentita la Società opponente come rappresentata;
sentito altresì - per le vie brevi - l’arbitro che, pur confermando il rapporto di gara, ha fornito alcune precisazioni, alla luce delle quali il fatto ascritto al calciatore Masiero Luca presenta contorni di minor gravità, per cui appare più congrua la squalifica per due giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’A.C. Carmenta;
di ridurre a due giornate la squalifica a carico del calciatore Masiero Luca.
La tassa reclamo non é stata versata.
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