COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. COMITENSE Avverso regolarità gara Facca – Comitense del 18/2/2007 – Campionato di 3^ Categoria/PD La Società U.S. Comitense ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Facca, del giocatore Pegorin Luca, perché squalificato.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. COMITENSE Avverso regolarità gara Facca - Comitense del 18/2/2007 – Campionato di 3^ Categoria/PD La Società U.S. Comitense ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Facca, del giocatore Pegorin Luca, perché squalificato. la Commissione Disciplinare esaminato il reclamo presentato dall’U.S. Comitense; vista la documentazione ufficiale in atti; esperiti i necessari accertamenti ed in possesso del supplemento di rapporto reso dal l’arbitro che ha diretto l’incontro Brusegana – Facca dell’11/2/2007, nel quale ha precisato di aver espulso al 47’ del 2° tempo il giocatore Pegorin Luca (Facca) e di aver omesso l’indicazione del nominativo del giocatore espulso nella distinta consegnata alla Società Facca a fine gara; considerato che il giocatore Pegorin Luca é stato squalificato una giornata in seguito alla espulsione avvenuta durante il corso della gara Brusegana – Facca dell’11/2/207 e che il relativo provvedimento sanzionatorio é stato pubblicato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale di Padova n. 35 del 14/3/2007; ritenuto che l’art. l’art. 14, 9° comma del CGS espressamente dispone che “al tesserato espulso nel corso di una gara ufficiale della propria società, é automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di Giustizia Sportiva , salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”; atteso che il provvedimento sanzionatorio doveva essere scontato in occasione della gara del 18/2/2007, la cui irregolarità appare evidente; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla Società Facca P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Comitense; di applicare a carico della Società Facca la sanzione sportiva della perdita della gara, in applicazione dell’art. 12, 5° comma, lettera a) del CGS, omologando l’incontro in epigrafe c.s. : Facca - Comitense 0– 3; di comminare a carico della Società Facca la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo; di squalificare per un’ulteriore giornata di gara il giocatore Pegorin Luca, in base al disposto dell’art. 17, 3° comma del CGS. La tassa reclamo non é stata versata.
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