COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ASD VIRTUS AGNA 2005 Avverso regolarità gara Atletico Carceri – Virtus Agna del 4/3/2007 – Campionato 3^ Categoria/PD La Società ASD Virtus Agna 2005 ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Virtus Agna, del giocatore Masiero Roberto, perché squalificato.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ASD VIRTUS AGNA 2005 Avverso regolarità gara Atletico Carceri – Virtus Agna del 4/3/2007 – Campionato 3^ Categoria/PD La Società ASD Virtus Agna 2005 ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Virtus Agna, del giocatore Masiero Roberto, perché squalificato. la Commissione Disciplinare esaminato il reclamo presentato dall’ASD Virtus Agna 2005; vista la documentazione ufficiale in atti; esperiti i necessari accertamenti dai quali é risultato che il giocatore Masiero Roberto é stato squalificato una giornata per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni, come risulta dal Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale di Padova n. 33 del 28/2/2007; ritenuto che l’art. l’art. 17, 2° comma del CGS espressamente dispone che “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale”; constatato che il provvedimento sanzionatorio doveva essere scontato in occasione della gara del 3/3/2007, la cui irregolarità appare evidente; atteso che la Società Atletico Carceri non ha fatto pervenire controdeduzione alcuna P.Q.M. la Commissione Disciplinare Delibera di accogliere il reclamo avanzato dall’ASD Virtus Agna 2005; di applicare a carico della Società Atletico Carceri la sanzione sportiva della perdita della gara, in applicazione dell’art. 12, 5° comma, lettera a) del CGS, omologando l’incontro in epigrafe c.s.: Atletico Carceri – Virtus Agna 2005 0– 3; di comminare a carico della Società Atletico Carceri la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo; di squalificare per un’ulteriore giornata di gara il giocatore Masiero Roberto, in base al disposto dell’art. 17, 3° comma del CGS. La tassa reclamo non é stata versata.
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