COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 28 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ASD GREGORENSE TRINITAS Avverso regolarità gara Gregorense Trinitas – Maria Ausiliatrice del 4/3/2007 – Campionato di 3^ Categoria/PD

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 28 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ASD GREGORENSE TRINITAS Avverso regolarità gara Gregorense Trinitas – Maria Ausiliatrice del 4/3/2007 – Campionato di 3^ Categoria/PD La Commissione Disciplinare osserva che il reclamo datato 12/3/2007 non é stato sottoscritto da persona legittimata alla firma, bensì dal direttore sportivo dell’ASD Gregorense, non legittimato in quanto non inserito tra i delegati alla rappresentanza, né nella richiesta di iscrizione al Campionato 2006/2007, né in successive comunicazioni P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di dichiarare inammissibile il reclamo in oggetto; di confermare il risultato della gara c.s.: Gregorense Trinitas – Maria Ausiliatrice 0 – 0; di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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