COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 28 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. LOREGGIA Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 35 del 14/3/2007 – Squalifica per quattro giornate ai giocatori Amponsah Daniel, Crispino Mariano e Doda Armand – Campionato Juniores Provinciale/PD

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 28 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. LOREGGIA Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 35 del 14/3/2007 – Squalifica per quattro giornate ai giocatori Amponsah Daniel, Crispino Mariano e Doda Armand – Campionato Juniores Provinciale/PD La Società Pol. Loreggia ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Padova, pubblicate nel Comunicato n. 34 del 14/3/2007, con le quali venivano comminati i seguenti provvedimenti disciplinari : Squalifica per quattro giornate a carico dei giocatori Amponsah Daniel e Doda Armand “perché al termine della gara, entravano nello spogliatoio della squadra avversaria proferendo espressioni irriguardose e blasfeme, accompagnate da sputi, nei confronti dei giocatori ospiti; Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Crispino Mariano e “perché al termine della gara, entravano nello spogliatoio della squadra avversaria proferendo espressioni irriguardose e blasfeme, nei confronti dei giocatori ospiti; La Società reclamante attesta che i provvedimenti assunti a carico dei calciatori sopra indicati, appaiono eccessivi rispetto agli accadimenti. La Commissione Disciplinare letto il ricorso presentato dalla Pol. Loreggia; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito, altresì, per le vie brevi l’arbitro, che ha sostanzialmente ridimensionato la portata dell’accaduto, nel senso di un vcomportamento alterato di vari giocatori tra i quali é riuscito a identificare soltanto i tre giocatori oggetto del giudizio; valutata la decisione del Giudice di primo grado, constatato pertanto che la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado appare, alla luce di quanto sopra, meritevole di riforma P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Pol. Loreggia; di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico dei giocatori Amponsah Daniel, Crispino Mariano e Doda Armand. La tassa reclamo non é stata versata.
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