COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 4 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO GIOCATORE CAMPIGOTTO G.ANTONIO – A.C. SEREN LA FENADORA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 46 del 21/3/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore– Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 4 Aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO GIOCATORE CAMPIGOTTO G.ANTONIO – A.C. SEREN LA FENADORA
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 46 del 21/3/2007
– Squalifica per tre giornate giocatore– Campionato di 2^ Categoria
Il Calciatore Campigotto Gian Antonio (Seren La Fenadora) ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice
Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 46 del 21/3/2007, con la quale gli veniva
comminata la squalifica per tre giornate: “squalificato una giornata per espulsione e due giornate perché, dopo la notifica
del provvedimento, insultava l’arbitro”.
Il ricorrente attesta che il provvedimento assunto appare eccessivo rispetto allo svolgimento del fatto.
La Commissione Disciplinare
letto il ricorso presentato dal calciatore Campigotto Gian Antonio;
sentito altresì per le vie brevi l’arbitro che ha confermato integralmente e identificato il calciatore quale autore delle frasi
offensive
valutata la decisione del Giudice di primo grado e ritenuta congrua,
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di rigettare il ricorso presentato dal calciatore Campigotto Gian Antonio e di confermare la squalifica a suo carico per
tre giornate di gara:
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