COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 27 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. MARTINI Francesco – Calciatore già tesserato della Società A.C. Montebaldina Matr. 70864 (divenuta U.S. Cerea a seguito di fusione tra le Società Montebaldina e Cerea) ed attualmente tesserato per la Società A.C. Vigasio • del Sig. Andrea Giovanni ZANETTI – all’epoca dei fatti Presidente della Società A.C. Montebaldina Matr. 70864 (divenuta U.S. Cerea a seguito di fusione tra le Società Montebaldina e Cerea) • del Sig. Claudio ORTOMBINA, all’epoca dei fatti Dirigente della Società Società A.C. Montebaldina Matr. 70864 (divenuta U.S. Cerea a seguito di fusione tra le Società Montebaldina e Cerea) e attualmente Dirigente Accompagnatore della Società ASD Montebaldina Consolini Matr. 914018 • della Società A.S.D. Cerea (così divenuta in seguito a fusione tra A.C. Montebaldina Matr. 70864 e ASD.US Cerea Calcio Matr. 780892)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 27 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. MARTINI Francesco – Calciatore già tesserato della Società A.C. Montebaldina Matr. 70864 (divenuta U.S. Cerea a seguito di fusione tra le Società Montebaldina e Cerea) ed attualmente tesserato per la Società A.C. Vigasio • del Sig. Andrea Giovanni ZANETTI – all’epoca dei fatti Presidente della Società A.C. Montebaldina Matr. 70864 (divenuta U.S. Cerea a seguito di fusione tra le Società Montebaldina e Cerea) • del Sig. Claudio ORTOMBINA, all’epoca dei fatti Dirigente della Società Società A.C. Montebaldina Matr. 70864 (divenuta U.S. Cerea a seguito di fusione tra le Società Montebaldina e Cerea) e attualmente Dirigente Accompagnatore della Società ASD Montebaldina Consolini Matr. 914018 • della Società A.S.D. Cerea (così divenuta in seguito a fusione tra A.C. Montebaldina Matr. 70864 e ASD.US Cerea Calcio Matr. 780892) Il Procuratore federale, con atto del 26 Gennaio 2007, ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto i seguenti Soggetti : • il Sig. MARTINI Francesco – Calciatore già tesserato della Società A.C. Montebaldina Matr. 70864 (divenuta U.S. Cerea a seguito di fusione tra le Società Montebaldina e Cerea) ed attualmente tesserato per la Società A.C. Vigasio per rispondere : della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 6, comma 1 e 13 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella stagione sportiva 2005/2006 n. 22 gare del Campionato di Eccellenza nelle file della Società A.C. Montebaldina (Matricola n. 70864) senza averne titolo perché non tesserato; • il Sig. Andrea Giovanni ZANETTI – all’epoca dei fatti Presidente della Società A.C. Montebaldina Matr. 70864 (divenuta U.S. Cerea a seguito di fusione tra le Società Montebaldina e Cerea) per rispondere : della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 6, comma 1, e 13 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito che un calciatore non tesserato fosse impiegato dalla propria Società in occasione di n. 22 gare di campionato e per aver sottoscritto alcune distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità delle Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Francesco Martini non ne avesse titolo; • il Sig. Claudio ORTOMBINA, all’epoca dei fatti Dirigente della Società Società A.C. Montebaldina Matr. 70864 (divenuta U.S. Cerea a seguito di fusione tra le Società Montebaldina e Cerea) e attualmente Dirigente Accompagnatore della Società ASD Montebaldina Consolini Matr. 914018 per rispondere : della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 6, comma 1, e 13 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ed inoltre per aver sottoscritto alcune distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità delle Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Francesco Martini non ne avesse titolo; • la Società A.S.D. Cerea (così divenuta in seguito a fusione tra A.C. Montebaldina Matr. 70864 e ASD.US Cerea Calcio Matr. 780892) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva : ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. nelle violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri Dirigenti all’epoca dei fatti. Il deferimento é scaturito dai seguenti avvenimenti rilevati dal Procuratore Federale e riportati nel predetto atto di notifica del 26/1/2007, che qui di seguito si trascrivono : • “esaminata la documentazione relativa alla denuncia datata 14/4/2006 inviata dalla Società A.S. Pharma Bag S.Paolo Calcio al Presidente del Comitato Regionale Veneto, in cui si paventava la partecipazione irregolare del calciatore Francesco Martini da parte della Società A.C. Montebaldina (Matricola n. 70864) - dalla stagione sportiva 2006/2007 divenuta A.S.D. Cerea in seguito a fusione – in occasione di numerose gare del Campionato di Eccellenza, Girone C nel corso della stagione sportiva 2005/2006; • rilevato dall’esame della seguente documentazione che il calciatore Francesco Martini, tesserato dalla Società A.C. Montebaldina (Matr. 70864), solamente l’11/3/2006, come risulta dalla nota del Presidente del Comitato Regionale Veneto del 26/4/2006, prima di detta data sarebbe stato impiegato da tale compagine in posizione irregolare, perché non tesserato, in occasione di n. 22 gare di Campionato; • rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del Martini venne ogni volta inserito nell’elenco in distinta delle partite in questione; • rilevato che, nelle relative distinte, la specifica dichiarazione di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risulta firmata, quale dirigente accompagnatore ufficiale dal Sig. Claudio Ortombina, ad eccezione che per le partite dell’8/1/2006, del 15/1/2006 e del 22/1/2006, nelle quali svolse tale funzione il Sig. Andrea Giovanni Zanetti, all’epoca dei fatti Presidente della Società; • considerato che i sopra menzionati dirigenti accompagnatori con le sottoscrizioni delle liste gara dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti; • ritenuto che in tale violazione ha concorso anche il Sig. Andrea Giovanni Zanetti quale Presidente, all’epoca dei fatti, dell’A.C. Montebaldina perché, anche per le dimensioni della Società da lui presieduta, non poteva non essere a conoscenza delle vicende relative al tesseramento dei propri calciatori; • ritenuto che l’avvenuto utilizzo di un calciatore non tesserato abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 6, comma 1 e 13 (affiliazione e tesseramento) dello Statuto Federale ascrivibili al Sig. Francesco Martini, calciatore tesserato per la Società A.C. Montebaldina (Matr. N. 70864) dall’11/3/2006 ed attualmente tesserato per la Società A.C. Vigasio ASD, nonché ai Sigg. Andrea Giovanni Zanetti e Claudio Ortombina all’epoca dei fatti rispettivamente il primo Presidente ed il secondo Dirigente della Società A.C. Montebaldina (Matr. N. 70864) attualmente denominata A.S.D. Cerea, nonché a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva alla Società A.S.D. Cerea, già denominata A.C. Montebaldina ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S.” Radicato ritualmente il procedimento avanti alla Commissione, alla riunione del 27.2.2007 comparivano tutti i soggetti deferiti, nonché il Sostituto Procuratore dottor Salvatore Sciuto. Dopo alcuni rinvii chiesti dalle parti, volti ad approfondire i contenuti della normativa di riferimento, sia di diritto comune che di diritto sportivo, e ad acquisire documentazione ed informative dal C.R.V. inerenti l’intervenuta fusione tra le società Montebaldina e Cerea ed il tesseramento del calciatore Martini, venivano rassegnate, presenti il signor Zanetti, l’ASD. Cerea in persona del proprio Presidente, assistito dal legale, ed il Sostituto Procuratore dottor Sciuto, le seguenti conclusioni : • l’Avv. Luca Bronzato, legale dell’ASD Cerea, chiede la piena assoluzione della Società da lui rappresentata, per non aver commesso le violazioni ad essa ascritte e, in subordine, chiede l’applicazione di una sanzione pecuniaria minima; • il Sig. Zanetti, rimettendosi alla giustizia sportiva, chiede che venga valutata la sua buona fede; • il Sostituto Procuratore Federale, Dott. Salvatore Sciuto, chiede i seguenti provvedimenti disciplinari a carico dei deferiti: - al calciatore Martini Francesco, attualmente tesserato per l’A.C. Vigasio : squalifica per mesi due; - al Sig. Zanetti Andrea, attualmente non tesserato : inibizione per mesi dodici; - al Sig. Ortombina Claudio, attualmente dirigente accompagnatore : ASD Montebaldina Consolini inibizione per mesi sei; - alla Società ASD Cerea penalizzazione di n. 4 punti in classifica nel Campionato di Eccellenza 2006/07. Esaurita la discussione, all’udienza del 24.04.2007 la Commissione riservava la decisione. A scioglimento della riserva assunta, la Commissione delibera quanto segue. I fatti di cui al deferimento sono pacifici, essendo non controverso che il calciatore Francesco Martini abbia disputato nella stagione sportiva 2005/2006 ventidue (22) gare del Campionato di Eccellenza nelle file della società A.C. Montebaldina, senza averne titolo perché non tesserato (ed infatti, dalle informazioni assunte presso il competente Ufficio del C.R.V. e comunque per esplicita ammissione delle parti deferite, il tesseramento risulta perfezionato soltanto in data 11.03.2006). Ne consegue, dunque, la sanzionabilità dei comportamenti del calciatore Martini, del Presidente della società A.C. Montebaldina, all’epoca dei fatti signor Zanetti, e del suo dirigente in allora signor Ortombina. Ne dovrebbe, altresì, conseguire la sanzionabilità, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, della società nelle file della quale il calciatore ha disputato irregolarmente le partite nella stagione sportiva 2005/2006. Il punto è che la società A.C. Montebaldina si è fusa con la società ASD. U.S. Cerea Calcio, venendone incorporata e dando origine alla società ASD. Cerea, con procedimento perfezionatosi a seguito dell’approvazione del Commissario Straordinario della F.I.G.C. in data 11.07.2006. Si tratta allora di verificare se la sanzione che sarebbe stata applicabile alla società Montebaldina possa, a seguito della fusione, trasmigrare in capo alla società ASD. Cerea, che in effetti è stata deferita avanti l’intestata Commissione per rispondere della violazione per i titoli di cui in premessa. In verità, la normativa federale si presenta assai scarna in proposito. Il tema della fusione risulta, infatti, disciplinato, in uno con quello delle scissioni e dei conferimenti d’azienda, dall’art. 20 N.O.I.F., il quale, peraltro, si limita (cfr. in particolare comma V°) a disciplinare soltanto gli effetti “attivi” della fusione (affiliazione alla F.I.G.C. della società che sorge dalla fusione ed attribuzione del titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e dell’anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima). Analogamente, l’art. 52 N.O.I.F., in tema di titolo sportivo, il cui V° comma prevede l’attribuzione alla società risultante dalla fusione del titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. Occorre, pertanto, guardare alla disciplina di diritto comune, ed all’interpretazione che ne è stata data in sede applicativa. A questo riguardo, merita allora ricordare che la S.C. di Cassazione ha statuito - a proposito di fusione di associazioni non riconosciute - che in caso di unificazione di associazioni non riconosciute (quali nella specie sono A.C. Montebaldina ed ASD. US. Cerea Calcio) “in mancanza di diversa previsione di legge, (…) può farsi riferimento alle norme sulla fusione” civilistica, con la conseguenza che, sulla scorta dell’art. 2504 bis cod. civ., comma I°, “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione” (in questo senso, Cass. 23.01.2007, n. 1476). Questa conclusione consente di prescindere da ulteriori indagini concettuali circa la qualificazione dell’operazione di fusione, in termini di modifica dell’atto costitutivo (come segnala la dottrina), ovvero in termini di successione universale tra enti, secondo quanto propugna la giurisprudenza (anche se proprio la citata decisione della S.C. configura la fusione come una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo). Muovendo allora dalla prospettiva che l’ente che risulta dalla fusione o quello incorporante assume i diritti e gli obblighi degli enti partecipanti alla fusione e prosegue in tutti i rapporti anteriori, si può concludere che, applicando questi principi al caso di specie, la società ASD. Cerea ha fatto propri anche i gravami in capo alla società A.C. Montebaldina. Si potrebbe obiettare che il riferimento ai diritti ed agli obblighi contenuto nell’art. 2504 bis cod,. civ. abbia un contenuto esclusivamente patrimoniale, mentre nel caso di specie, si tratta di far passare in capo alla società ASD. Cerea peculiari sanzioni per comportamenti riferibili, sulla scorta dei meccanismi di imputazione previsti dall’art. 2, commi III° e IV°, C.G.S.. Al di là di ogni altra pur possibile considerazione, l’obiezione trova in sé stessa la propria smentita, trattandosi di sanzioni tipiche dell’ordinamento di appartenenza e quindi, sotto questo profilo, equiparabili agli obblighi previsti dalla norma di diritto comune. In conclusione, dovrà essere la società ASD. Cerea a rispondere delle violazioni ascrivibili, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, alla società Montebaldina. Vi sono, tuttavia, una serie di fatti, assai rilevanti ai fini dell’individuazione e della graduazione della sanzione applicabile, che connotano la fattispecie in esame. Anzitutto, il procedimento sanzionatorio è iniziato ben dopo l’intervenuta fusione, risalendo il deferimento ad opera del Procuratore Federale soltanto al 26.01.2007 (merita ricordare che esso era scaturito da una segnalazione in data 26.04.2006, da parte del Presidente del C.R.V., a propria volta notiziato della presunta posizione irregolare del calciatore Martini ad opera di altra società pervenutagli in data 18.04.2006: segnalazione di cui, comunque, il Presidente del C.R.V. aveva notiziato in pari data l’A.C. Montebaldina). Inoltre, i precedenti dirigenti dell’A.C. Montebaldina oggi deferiti non rivestono alcun incarico dirigenziale nella nuova società ASD. Cerea, né vi partecipano in qualità di soci. Ancora, si è potuto accertare che gli attuali dirigenti dell’ASD. Cerea ignoravano la vicenda del tesseramento del calciatore Martini, e non avrebbero nemmeno potuto, anche in vista della prevista fusione, accertare l’irregolarità della sua posizione fino al marzo del 2006, perché, secondo quanto testualmente comunicato dall’Ufficio Tesseramento a seguito delle informative acquisite in data 24.04.2007, “lo strumento di consultazione elettronica dei tesserati da parte delle società non consente la visualizzazione di decorrenza della data di tesseramento”. Si aggiunga che, nel caso di specie, il calciatore Martini non è mai entrato nei ruoli della società ASD. Cerea, in quanto svincolato ai sensi dell’art. 32 bis N.O.I.F. al termine della stagione sportiva 2005/2006, e quindi in data anteriore alla fusione. In sostanza, mancava, al momento delle operazioni di fusione, un qualsivoglia elemento pubblicitario che consentisse alla ASD. US. Cerea, prima di procedere alla definizione della fusione con l’A.C. Montebaldina, di tener conto delle possibili pendenze gravanti su quest’ultima società e trasmissibili per quanto sopra detto alla società incorporante, oggi chiamata a rispondere delle violazioni dell’incorporata. D’altro canto, i dirigenti dell’A.C. Montebaldina hanno ritenuto di non notiziare la società incorporante dell’avvenuta comunicazione della segnalazione alla Procura Federale da parte del Presidente del C.R.V., con una evidente sottovalutazione del problema. In questo complessivo quadro di riferimento, le sanzioni richieste dal Sostituto Procuratore Federale si palesano come assolutamente equilibrate e pienamente congrue, consentendo a questa Commissione di effettivamente graduare nel concreto i diversi profili di responsabilità. P.Q.M. questa Commissione, visti gli artt. 1, 2, 12, 13 e 14 del C.G.S. delibera - di comminare a carico del calciatore Martini Francesco, attualmente tesserato per l’A.C. Vigasio, la squalifica per mesi due; - di comminare a carico del Sig. Zanetti Andrea, attualmente non tesserato, l’inibizione a svolgere attività sportiva ed a ricoprire cariche in seno alla F.I.G.C. per mesi dodici; - di comminare a carico del Sig. Ortombina Claudio, attualmente dirigente accompagnatore dell’ASD Montebaldina Consolini, l’inibizione per mesi sei; - di comminare a carico della Società ASD Cerea la penalizzazione di n. 4 punti in classifica nel Campionato di Eccellenza 2006/2007.
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