COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 27 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C.D. PIEVIGINA CALCIO 1924 Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 47 del 28/3/2007 – Squalifica per 1 giornata giocatori Sgroi Davide e Stella Alessio; Squalifica per 2 giornate giocatore Borsoi Carlo; Inibizione sino al 25/9/2007 dirigente Caggia Fernando; Inibizione sino al 10/4/2007 dirigente Stella Angelo; Inibizione sino al16/4/2007 dirigente De Conto Lucio – Campionato Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 27 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C.D. PIEVIGINA CALCIO 1924 Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 47 del 28/3/2007 – Squalifica per 1 giornata giocatori Sgroi Davide e Stella Alessio; Squalifica per 2 giornate giocatore Borsoi Carlo; Inibizione sino al 25/9/2007 dirigente Caggia Fernando; Inibizione sino al 10/4/2007 dirigente Stella Angelo; Inibizione sino al16/4/2007 dirigente De Conto Lucio - Campionato Promozione La Società ACD Pievigina Calcio ha presentato ricorso avverso i seguenti provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto e pubblicate con il Comunicato n. 47 del 28/3/2007 : • squalifica per una giornata a carico dei giocatori Sgroi Davide e Stella Alessio; • squalifica per due giornate a carico del giocatore Borsoi Carlo; • inibizione sino al 10/4/2007 a carico del dirigente Stella Angelo; • inibizione sino al 16/4/2007 a carico del dirigente De Conto Lucio; • inibizione sino al 25/9/2007 a carico del dirigente Caggia Fernando. La Commissione Disciplinare dichiara preliminarmente inammissibile la parte del ricorso riguardante le sanzioni disciplinari dei giocatori Sgroi Davide, Stella Alessio e Borsoi Carlo, nonchè le inibizioni attinenti ai dirigenti Stella Angelo e De Conto Lucio perché provvedimenti inoppugnabili ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lettere a e b) del C.G.S.; letto il ricorso presentato dall’ACD Pievigina 1924, nella parte concernente l’inibizione a carico del dirigente Caggia Fernando sino al 25/9/2007; esaminata la documentazione ufficiale in atti; effettuati ulteriori accertamenti; sentito il rappresentante della Società ricorrente, nonché il Sig. Caggia Fernando; sentito, altresì, per le vie brevi l’arbitro, il quale ha ribadito quanto precedentemente riferito, rilasciando un ulteriore supplemento di rapporto; acquisito inoltre un supplemento da parte dei due assistenti arbitrali, i quali hanno dichiarato di aver presenziato alla vicenda, confermando integralmente quanto scritto dal direttore di gara nel suo referto; valutata la decisione di primo grado e ritenuta la stessa congrua ed aderente alla condotta del Sig. Caggia Fernando P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante i provvedimenti disciplinari a carico dei giocatori Sgroi Davide, Stella Alessio e Borsoi Carlo, nonché dei dirigenti Stella Angelo e De Conto Lucio; • di rigettare il ricorso presentato dall’ACD Pievigina 1924 nella parte riguardante l’inibizione a carico del Dirigente Caggia Fernando; • di confermare l’inibizione sino al 25/9/2007 nei confronti del dirigente Caggia Fernando. • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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