COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 27 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. VIRTUS MARANO ASD Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 41 del 4/4/2007 – Squalifica quattro giornate giocatore Dal Santo Roberto – Campionato 3^ Categoria/VI
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 27 Aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. VIRTUS MARANO ASD
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 41 del 4/4/2007 –
Squalifica quattro giornate giocatore Dal Santo Roberto - Campionato 3^ Categoria/VI
La Società A.C. Virtus Marano ASD ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo del Comitato
Provinciale di Vicenza e pubblicata con il Comunicato n. 41 del 4/4/2007 con la quale é stata irrogata la squalifica per
quattro giornate a carico del giocatore Dal Santo Roberto “espulso per aver contestato l’arbitro, spingendolo ed
insultandolo”.
La Società reclamante afferma che il provvedimento disciplinare é eccessivo rispetto all’accadimento.
La Commissione Disciplinare
letto il ricorso proposto dall’A.C. Virtus Marano ASD;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro, che ha reso chiarimenti sull’effettiva condotta del calciatore Dal Santo, precisando che
questi non lo ha spinto con forza, ma gli ha appoggiato sul petto le proprie mani ed il proprio petto;
valutata la decisione del Giudice di primo grado e ritenuto che, trattandosi di un comportamento di vibrante protesta, ma
non di fisica aggressione, la sanzione può essere ridotta di una giornata,
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.C.Virtus Marano ASD;
• di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Dal Santo Roberto;
La tassa reclamo non é stata versata.
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