COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 27 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. OLTO Claudio – Presidente ACD Vazzolese (all’epoca dei fatti denominata Maeg Vazzolese); • del Sig. MACCARI Gianantonio – Dirigente accompagnatore e legale rappresentante della Società ACD Vazzolese (all’epoca dei fatti denominata Maeg Vazzolese); • del Sig. BETTIOL Alvaro – Vice Presidente ASD Lovispresiano (all’epoca dei fatti Presidente dell’A.C. Spresiano, diventata Lovispresiano a seguito di fusione con la Soc. Lovis 2000); • della Società ACD Vazzolese • della Società ASD Lovispresiano

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 27 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. OLTO Claudio – Presidente ACD Vazzolese (all’epoca dei fatti denominata Maeg Vazzolese); • del Sig. MACCARI Gianantonio – Dirigente accompagnatore e legale rappresentante della Società ACD Vazzolese (all’epoca dei fatti denominata Maeg Vazzolese); • del Sig. BETTIOL Alvaro – Vice Presidente ASD Lovispresiano (all’epoca dei fatti Presidente dell’A.C. Spresiano, diventata Lovispresiano a seguito di fusione con la Soc. Lovis 2000); • della Società ACD Vazzolese • della Società ASD Lovispresiano Il Procuratore federale, con atto del 7 Marzo 2007, ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto i seguenti Soggetti : • il Sig. OLTO Claudio – Presidente ACD Vazzolese (all’epoca dei fatti denominata Maeg Vazzolese) • il Sig. MACCARI Gianantonio – Dirigente accompagnatore e legale rappresentante della Società ACD Vazzolese (all’epoca dei fatti denominata Maeg Vazzolese) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, in concorso, svolto la trattativa volta all’assunzione dell’allenatore Zanardo, quale tecnico della Società S.P. Maeg Vazzolese e per essersi avvalsi dell’attività di tecnico del medesimo Zanardo, senza provvedere al suo tesseramento, come meglio scritto nella parte che segue; • il Sig. BETTIOL Alvaro – Vice Presidente ASD Lovispresiano (all’epoca dei fatti Presidente dell’A.C. Spresiano, diventata Lovispresiano a seguito di fusione con la Soc. Lovis 2000) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per essersi avvalso del tecnico Zanardo, senza provvedere al regolare tesseramento e nella piena consapevolezza che il medesimo allenatore aveva prestato la propria attività di tecnico nella prima parte della stagione sportiva 2005/2006 per altra Società, nonché per averlo indicato nelle distinte come allenatore effettivo; • la Società ACD Vazzolese per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., in ordine agli addebiti ascritti ai propri legali rappresentanti; • la Società ASD Lovispresiano per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., in ordine agli addebiti ascritti al proprio Presidente All’odierna riunione del 24/4/2007 sono intervenuti : • il Sig. OLTO Claudio – Presidente ACD Vazzolese (all’epoca dei fatti denominata Maeg Vazzolese); • il Sig. MACCARI Gianantonio – Dirigente accompagnatore e legale rappresentante della Società ACD Vazzolese (all’epoca dei fatti denominata Maeg Vazzolese); • il Sig. BETTIOL Alvaro – Vice Presidente ASD Lovispresiano (all’epoca dei fatti Presidente dell’A.C. Spresiano, diventata Lovispresiano a seguito di fusione con la Soc. Lovis 2000); • il Dott. Salvatore Sciuto – Rappresentante della Procura Federale Il deferimento é scaturito dai seguenti avvenimenti rilevati dal Procuratore Federale che qui di seguito si trascrivono : • letti gli atti relativi agli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini in merito ad eventuale violazione delle norme federali da parte dell’allenatore di base Sig. Mauro Zanardo, che fanno parte integrante del presente provvedimento; • considerato, che dall’indagine é emerso che, anche per esplicita ammissione dei soggetti ascoltati, lo Zanardo ha svolto attività di allenatore nella stagione sportiva 2005/2006 prima per la Società Vazzolese (all’epoca dei fatti denominata SP Maeg Vazzolese) poi, dal dicembre del 2005 fino alla fine del campionato, per la Società Lovispresiano (divenuta Lovispresiano in seguito a fusione tra AC Spresiano e Soc. Lovis 2000) entrambe militanti nel Campionato di 2^ Categoria del C.R. Veneto, senza essere tesserato per alcuna delle citate Società; • ritenuto che si configura la responsabilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, del Sig. Olto Claudio, Presidente all’epoca dei fatti della Società S.P. Maeg Vazzolese, nonché del Sig. Maccari Gianantonio, Dirigente accompagnatore della medesima Società,. Per avere, in concorso, svolto la trattativa volta all’assunzion dello Zanardo quale tecnico della Società e per essersi avvalsi dell’attività di tecnico del medesimo Zamardo, senza provvedere al suo tesseramento; • ritenuto che della condotta de suindicati soggetti debba rispondere la Società S.P. Maeg Vazzolese, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta in ordine agli addebiti ascritti ai propri legali rappresentanti; • ritenuto, inoltre, che si configura la responsabilità del Sig. Bettiol Alvaro, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Spresiano, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per essersi avvalso del tecnico Zanardo, senza provvedere al regolare tesseramento e nella piena consapevolezza (espressamente ammessa dal medesimo Bettiol) che il medesimo allenatore aveva prestato la propria attività di tecnico nella prima parte della stagione sportiva 2005/2006 per altra Società; • che un’ulteriore profilo di responsabilità del Presidente Bettiol va individuata ai sensi dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nel fatto che, relativamente al periodo di interesse, lo Zanardo venne formalmente indicato nelle distinte come allenatore effettivo; • ritenuto che della condotta del Bettiol debba rispondere la Società Lovispresiano, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta in ordine agli addebiti ascritti al proprio legale rappresentante; • rilevato che, in relazione alla posizione del tecnico Zanardo si provvede con autonomo provvedimento innanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del Regolamento del Settore Tecnico. Nell’udienza del 24/4/2007 tutte le parti deferite hanno rilasciato personali dichiarazioni, rassegnando le proprie conclusioni. Il Sostituto Procuratore - Dott. Salvatore Sciuto – richiede che vengano comminate le seguenti sanzioni a carico dei deferiti : - al Sig. Olto Claudio Presidente ACD Vazzolese sei mesi di inibizione - al Sig. Bettiol Alvaro Vice Presidente ASD Lovis Spresiano sei mesi di inibizione - al Sig. Maccari Gianantonio Dirigente ACD Vazzolese cinque mesi di inibizione - alla Società ACD Vazzolese l’ammenda di € 300,00 - alla Società Lovispresiano l’ammenda di € 300,00 La Commissione Disciplinare osserva che l’istruttoria svolta dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C., i cui atti esplicano valenza probatoria nel giudizio sportivo, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza della C.A.F., dimostrano inequivocabilmente la fondatezza degli addebiti. Questi ultimi, pervero, sono stati riconosciuti, nella loro materialità, dagli stessi soggetti deferiti. Sono quindi documentati non solo il mancato tesseramento dell’allenatore Zanardo da parte delle due Società deferite, ma anche la piena consapevolezza di tale situazione d’irregolarità in capo ai rispettivi dirigenti. Così provata la responsabilità dei tesserati e delle compagini sociali tratti al presente giudizio sportivo, restano da determinare le sanzioni da applicare loro, per le infrazioni legittimamente contestate dalla Procura. Ora, in considerazione del periodo di tempo per cui si é protratto l’omesso tesseramento, della categoria di militanza delle società deferite, dei precedenti analoghi da questa Commissione, reputa l’Organo giudicante congrue le sanzioni di mesi sei di inibizione per il Presidente della Società Vazzolese Olto Claudio e per il Vice Presidente della Società Lovispresiano Bettiol Alvaro; lievemente più sfumata la posizione del Dirigente Maccari Gianantonio Dirigente della Società Vazzolese, talché la sanzione a suo carico può contenersi in mesi cinque; a carico di ambedue le Società va irrogata la sanzione pecuniaria di € 200,00.- P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera - di irrogare la sanzione della inibizione per mesi sei a carico del Sig. OLTO Claudio (Presidente ACD Vazzolese); - di irrogare la sanzione della inibizione per mesi sei a carico del Sig. BETTIOL Alvaro (Vice Presidente ACD Lovispresiano); - di irrogare la sanzione della inibizione per mesi cinque a carico del Sig. MACCARI Gianantonio (Dirigente ACD Vazzolese); - di irrogare la sanzione della ammenda di € 200,00 a carico della Società Vazzolese; - di irrogare la sanzione della ammenda di € 200,00 a carico della Società Lovispresiano.
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