COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 02 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. PHARMA BAG S.PAOLO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 52 del 24/4/2007 – Delibera Gara Domegliara – Pharma Bag S. Paolo del 22/4/2007 – Campionato di Eccellenza
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 02 Maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S. PHARMA BAG S.PAOLO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 52 del 24/4/2007
– Delibera Gara Domegliara – Pharma Bag S. Paolo del 22/4/2007 – Campionato di Eccellenza
La Società A.S. Pharma Bag S.Paolo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 52 del 24/4/2007.
Il Giudice Sportivo, con il predetto Comunicato, respingeva l’istanza avanzata dall’A.S. Pharma Bag S.Paolo con la quale
lamentava l’irregolarità dell’incontro in esame, per non aver potuto utilizzare un proprio giocatore per l’infortunio
occorsogli prima dell’inizio dello stesso, per responsabilità oggettiva, a suo dire, della Società ospitante ed, in secondo
luogo, per la mancata applicazione della Regola n. 12 del Regolamento del Gioco Calcio, relativamente ad un episodio
connesso alla concessione di un calcio di rigore all’A.S. Pharma Bag S.Paolo al 10’ del secondo tempo
La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dall’A.S. Pharma Bag S.Paolo ha convocato, come
richiesto, la stessa predetta Società, nell’occasione rappresentata, giusta delega, dal Sig. Mirko Borghesan ed assistito
dall’Avv. Enzo Conte del Foro di Padova;
la Società reclamante, come rappresentata ed assistita, ha ampiamente illustrato le ragioni del ricorso, argomentando sia
in fatto, sia in diritto e ribadendo le conclusioni già rassegnate nel ricorso al Giudice Sportivo.
In particolare, la Società reclamante ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni :
<< - in principalità .l’assegnazione della vittoria;
- in subordine : la ripetizione della gara ;
- in ulteriore subordine : la penalizzazione di punti in classifica per l’A.S. Domegliara>>.
La Commissione Disciplinare ha ritenuto opportuno ascoltare il direttore della gara in questione, il quale ha
sostanzialmente confermato quanto già esposto nel rapporto e nel supplemento di rapporto, ribadendo in particolare che
in ordine al denunciato infortunio occorso al giocatore Gian Luca Lazzaro nulla gli era stato segnalato fino al momento
della presentazione della riserva scritta, avvenuta al termine della gara, né di aver assistito personalmente all’episodio.
L’arbitro ha altresì riferito di non ricordare eventuali infortuni occorsi a giocatori della Società reclamante nel corso della
partita e segnatamente nell’ultima fase della stessa. Peraltro, la predetta circostanza é stata anche confermata dal primo
assistente arbitrale, sentito per le vie brevi, il quale, in particolare, ha affermato che nessun giocatore del Pharma Bag
S.Paolo si é allontanato, a titolo definitivo, dal terreno di gioco a causa infortunio nel corso del secondo tempo.
La Commissione Disciplinare
Esaminata l’ulteriore documentazione acquisita agli atti del procedimento, ritiene di poter passare all’esame dei motivi del
ricorso iniziando da quello rubricato sub 2 del reclamo.
Sotto tale profilo la C.D. non può che condividere, confermandola, la decisione del Giudice Sportivo. Infatti, la questione
sottoposta al giudizio della scrivente C.D. involge aspetti di natura tecnica, sottratti alla propria competenza. In
particolare, ritiene questa Commissione di non poter condividere l’assunto attoreo al riguardo, non potendosi ravvisare
nel caso di specie una ipotesi di mancata applicazione di una norma di diritto (Regola di Gioco). Trattasi, invero, di
fattispecie inquadrabile nell’ambito delle valutazioni discrezionali di natura tecnica riservate esclusivamente al direttore di
gara. In tale prospettiva l’applicazione del provvedimento disciplinare invocato dalla Società reclamante presuppone pur
sempre una valutazione tecnico-discrezionale, ex Regola n. 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio, da parte del
direttore di gara che non può essere oggetto di sindacato in questa sede.
Per tali ragioni il motivo di ricorso sub 2 va dichiarato inammissibile.
Quanto all’altro motivo di gravame rubricato sub 1 del ricorso, la Commissione Disciplinare non lo ritiene fondato.
Prendendo le mosse dall’infortunio-incidente occorso nel pre-partita al calciatore Lazzaro G.Luca, deve constatarsi come
il fatto, peraltro sfornito di una chiara, precisa ed inequivoca descrizione circa il suo esatto accadimento, non appare
idoneo a configurare una responsabilità della Società Domegliara per il mancato utilizzo del suddetto calciatore.
In punto di fatto deve anzitutto osservarsi che la dinamica del suddetto sinistro risulta priva tanto di una precisa
collocazione temporale, quanto del suo esatto verificarsi supportato da elementi ulteriori rispetto alle semplici
affermazioni di parte ed alla generica attestazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Negrar.
E ciò a prescindere dalla circostanza che non vi é prova certa, alla luce degli elementi probatori in questa sede utilizzabili,
dell’infortunio asseritamente occorso al calciatore n. 7 Mirko Betunio (classe 1988) che avrebbe comportato la necessità
di sostituirlo con altro giocatore di pari età.
Si aggiunga, tiene a precisare questo Organo, che la decisione da assumersi, stante i limiti ed i vincoli probatori connessi
al presente procedimento, non può che basarsi sulla documentazione ufficiale ed in principalità sulle risultanze dei referti
di gara, essendo inammissibili eventuali altre fonti di prova, pur offerte dalla Società opponente.
In conclusione, anche alla luce di tale contesto probatorio di riferimento, stante il vigente ordinamento sportivo, non
emergono sufficienti elementi tali da consentire a questa C.D. di discostarsi dalla decisione di prime cure che andrà
pertanto confermata.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.S. Pharma Bag S.Paolo per le ragioni sopra esposte;
• di confermare la regolarità della gara Domegliara – Pharma Bag S.Paolo, con il risultato acquisito in campo di 2-0;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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