COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 02 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C.ALPO CLUB 98 Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 52 del 24/4/2007 – Ammenda di € 250,00; Squalifica per cinque giornate giocatore Peroli Davide – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 02 Maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C.ALPO CLUB 98
Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 52 del 24/4/2007
– Ammenda di € 250,00; Squalifica per cinque giornate giocatore Peroli Davide - Campionato di 2^
Categoria
La Commissione Disciplinare osserva che il ricorso presentato dall’A.C. Alpo Club 98 risulta privo della prescritta firma
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di dichiarare inammissibile il ricorso inoltrato dall’A.C. Alpo Club 98;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 250,00 a carico della Società:
• di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Peroli Davide;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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