COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 16 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO P.G.S. LASTIMMA DON BOSCO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Locale di S.Donà di cui al Comunicato n. 40 del 2/5/2007 – Regolarità gara Evolution Team – Lastimma Don Bosco del 22/4/2007- Campionato 3^ Categoria/SD
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 16 Maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO P.G.S. LASTIMMA DON BOSCO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Locale di S.Donà di cui al Comunicato n. 40 del 2/5/2007 –
Regolarità gara Evolution Team – Lastimma Don Bosco del 22/4/2007- Campionato 3^ Categoria/SD
La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso presentato dal PGS Lastimma Don Bosco, relativo alla gara
in epigrafe, per non aver rispettato le norme contenute nel Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 69/A , con il quale é
stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, per le ultime quattro
giornate dei campionati regionali e provinciali relativi alla stagione sportiva 2006/2007.
Si precisa che dette norme sono state riportate anche dal Comitato Locale di S.Donà con il proprio Comunicato n. 32 del
7/3/2007 (nel caso specifico il ricorso doveva pervenire “.....a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, o essere depositato
presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato
ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo ....”)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal P.G.S. Lastimma Don Bosco;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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