COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 23 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO ASD CENTRALE THIENE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 56 del 4/5/2007 – Squalifica sino 29/4/2012 massaggiatore Addifetti Mirco – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 23 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO ASD CENTRALE THIENE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 56 del 4/5/2007 – Squalifica sino 29/4/2012 massaggiatore Addifetti Mirco - Campionato di 2^ Categoria La Società ASD Centrale Thiene ha presentato ricorso avverso la delibera dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto e pubblicata con il Comunicato n. 56 del 4/5/2007, con la quale ha assunto la squalifica sino al 29/4/2012 a carico del massaggiatore Addifetti Mirco : “perché a fine gara, minacciava ed immediatamente colpiva l’arbitro al naso con una violenta testata, causandogli forte dolore e fuoriuscita di sangue che lo costringeva, visto il perdurare dei dolori al naso ed alla testa, a sottoporsi ad un esame radiologico il giorno successivo (art. 14, commi 1° e 3° del C.G.S.). La Società ricorrente ha dichiarato che il provvedimento appare eccessivo rispetto allo svolgimento dei fatti. La Commissione Disciplinare letto il ricorso proposto dall’ASD Centrale Thiene; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito altresì per le vie brevi l’arbitro che ha rilasciato un supplemento del referto di gara; valutata la decisione del Giudice di primo grado che riflette l’accadimento dei fatti esposti nel dettaglio dall’arbitro nel suo referto nonché nel supplemento del rapporto di gara; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 31, comma A, lettera a1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dall’ASD Centrale Thiene; • di confermare la squalifica sino al 29/4/2012 a carico del massaggiatore Addifetti Mirco; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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