COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 6 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. SACCHET Gian Franco – Presidente U.S. Lentiai • del Sig. BARUFFOLO Stefano – Giocatore U.S. Lentiai • della Società U.S. Lentiai

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 6 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. SACCHET Gian Franco – Presidente U.S. Lentiai • del Sig. BARUFFOLO Stefano – Giocatore U.S. Lentiai • della Società U.S. Lentiai La Commissione Disciplinare con il presente provvedimento fa seguito alla delibera di cui al Comunicato n. 41 del 28/2/2007. Si rammenta che Il Procuratore federale, con atto del 26 Gennaio 2007, ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto i seguenti Soggetti : • il Sig. SACCHET Gian Franco – Presidente U.S. Lentiai • il Sig. BARUFFOLO Stefano – Giocatore U.S. Lentiai • la Società U.S. Lentiai. rammentando altresì che i fatti che hanno determinato il procedimento sono stati ampiamente illustrati con il precedente Comunicato n. 41 del 28/2/2007, al quale integralmente si rinvia. La Commissione Disciplinare rammenta inoltre che nella riunione del 27/2/2007, sono intervenuti : • il Sig. Gian Franco Sacchet – Presidente U.S. Lentiai che ha rappresentato sia il Sig. Stefano Baruffolo – calciatore U.S. Lentiai - , sia la Società U.S. Lentiai; • il Dott. Salvatore Sciuto – Sostituto Procuratore. Il Sostituto Procuratore esponeva i fatti di cui al deferimento, indicando le ragioni a supporto della tesi accusatoria ed i relativi elementi di prova. Il Sig. Sacchet, da parte sua, confermava integralmente le dichiarazioni rese a suo tempo all’inquirente dell’Ufficio Indagini, sottolineando che la mancata assunzione di un tecnico abilitato, si doveva imputare esclusivamente alla circostanza già indicata nella lettera del 29/3/2006 e cioè del diniego opposto da numerosi allenatori contattati, alcuni dei quali indicati nominalmente nella predetta missiva, rifiuti motivati dalla precaria posizione in classifica dell’U.S. Lentiai (ultimo posto) e della incerta situazione economica della Società stessa. A questo punto il Dott. Sciuto, risultando un ulteriore indizio di prova agli atti, chiedeva di poter effettuare un supplemento di indagine per il tramite del competente Ufficio della F.I.G.C., riguardante l’audizione dei tecnici contattati dal Sig. Sacchet e ciò al fine di nuovamente graduare la richiesta delle sanzioni, alla luce delle risultanze che dovessero emergere. La Commissione Disciplinare, prendeva atto di quanto esposto dal Sostituto Procuratore, condividendone la richiesta e disponeva di chiedere all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. un supplemento di istruttoria riguardante l’assunzione delle dichiarazioni degli allenatori predetti, disponendo, nel contempo, la sospensione del giudizio, in attesa dell’espletamento di tali incombenze e del ricevimento del supplemento di istruttoria. La C.D., dopo aver ricevuto dalla Procura Federale, in data 14/5/2007, il risultato degli accertamenti suppletivi istruttori richiesti, stabiliva una nuova udienza, fissata per il 5/6/2007 alla quale sono intervenuti : - il Sig. Sacchet Gian Franco che ha rappresentato anche il giocatore Baruffolo Stefano (U.S. Lentiai) - Il Sostituto Procuratore, Dott. Salvatore Sciuto. Il Rappresentante della Procura Federale ha preso le sue conclusioni c.s. : • l’inibizione per mesi quattro al Sig. Sacchet Gianfranco (Lentiai – Presidente) • la squalifica per mesi due al Sig. Baruffolo Stefano (Lentiai – Giocatore) • l’ammenda di € 200,00 a carico dell’U.S. Lentiai. Il Presidente della Società U.S. Lentiai si é riportato all’esposizione delle precedenti difese. La Commissione Disciplinare rilevato che risulta assolutamente pacifica la circostanza di cui all’oggetto del deferimento; considerato che l’obbligo di avvalersi di allenatori abilitati risulta inderogabile (cfr. es. art. 37 lettere Ca e Cb del Regolamento del Settore Tecnico e art. 40 del Regolamento della L.N.D.) e trova eccezione soltanto in ipotesi assolutamente residuali che non ricorrono nel caso di specie; rilevato, peraltro, che risulta acquisito agli atti che la Società Lentiai dopo aver interrotto il rapporto con l’allenatore abilitato, si é inutilmente attivata per ingaggiare un nuovo tecnico iscritto nei ruoli, contattando all’uopo sia svariati allenatori (confronta supplemento relazione Ufficio Indagini), sia la stessa Associazione di Categoria degli Allenatori (confronta relazione dell’Ufficio Indagine); ritenuto che la circostanza di cui al punto che precede, pur inidonea a scriminare le condotte di cui al riferimento, sia certamente assai rilevante, ai fini di una significativa attenuazione delle sanzioni applicabili nella particolarità del caso di specie P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera di irrogare le seguenti sanzioni : - l’inibizione per mesi due a carico del Sig. Sacchet Gian Franco (Presidente U.S. Lentiai); - la squalifica per mesi uno a carico del Sig. Baruffolo Stefano (Calciatore U.S. Lentiai); - l’applicazione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società U.S. Lentiai.
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