COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO ACD SAN MARTINO SPEME Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 48 del 4/4/2007 – Ammenda di € 150,00; Squalifica sino 31/3/2011 giocatore Doardo Emanuele – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO ACD SAN MARTINO SPEME Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 48 del 4/4/2007 – Ammenda di € 150,00; Squalifica sino 31/3/2011 giocatore Doardo Emanuele - Campionato Juniores Regionale La Società ACD San Martino Speme ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicate con il Comunicato n. 48 del 4/4/2007 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : • ammenda di € 150,00 a carico della Società “perché nessun dirigente interveniva per proteggere l’arbitro dall’aggressione verbale da parte dei propri giocatori al rientro negli spogliatoi, dopo la fine della gara (art. 9 e 13.1 lett. b CGS); • squalifica sino al 31/3/2011 a carico del giocatore Doardo Emanuele, “perché, mentre l’arbitro stava per entrare nello spogliatoio, gli lanciava contro un sasso delle dimensioni di una noce, colpendolo appena sotto la tempia sinistra; in conseguenza del colpo, l’ufficiale di gara subiva un mancamento che lo faceva cadere al suolo perdendo i sensi, veniva subito soccorso dall’addetto all’arbitro, Sig. Vito Occhi, che lo accompagnava all’interno dello spogliatoio. Rilevato il formarsi di un grosso ematoma, veniva sollecitato dai sanitari del 118 di recarsi al Pronto Soccorso, dove veniva sottoposto a radiografia alle ossa facciali e diagnosticata una contusione temporanea mandibolare sinistra. Il persistere del dolore lo induceva a consultare il lunedì mattina successivo il medico curante, che confermava la diagnosi. Sentito per le vie brevi, aggiungeva che il martedì successivo, ha dovuto abbandonare il lavoro notando anche difficoltà nella masticazione. Il comportamento del giocatore é considerato particolarmente grave in relazione al tempo (fine gara, quindi fuori della concitazione agonistica; potenziale gravità del fatto in sé; conseguenza di malattia che ha inibito per apprezzabile durata, di svolgere le ordinarie occupazioni - art. 14.2 bis lett. d) del CGS)”. La Commissione Disciplinare letto il ricorso proposto dall’ACD San Martino Speme; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente sentito, altresì, l’arbitro che non solo ha confermato di aver precisamente identificato il calciatore Doardo Emanuele quale autore del lancio di un sasso verso di sé, ma ha anche specificato nel dettaglio le modalità con cui il predetto ha realizzato la condotta addebitatagli; in particolare, il direttore di gara ha identificato sul terreno di gioco il calciatore, per averlo visto in viso e per averne rilevato il numero di maglia; ha successivamente riconosciuto il Sig. Doardo, sulla scorta della di lui carta di identità, descrivendone analiticamente la fisionomia. L’arbitro ha pure chiarito di essersi accorto che il giocatore impugnò il sasso e lo lanciò con la mano; rilevato che il quadro probatorio, così esattamente delineato, non possa essere inficiato dall’assunto della Società reclamante, tanto più laddove si consideri che il dirigente comparso in rappresentanza dell’A.C. S.Martino Speme, all’udienza del 15/5/2007, ha significato che il vero responsabile dell’accaduto sarebbe stato il portiere della squadra, soggetto che, per l’unicità della maglia indossata, facilmente si distingue da tutti gli altri compagni, così che agevolmente l’arbitro avrebbe riconosciuto costui come il lanciatore; ritenuta, pertanto, dimostrata la responsabilità del calciatore Doardo Emanuele; considerato, peraltro, che la giovane età del prevenuto, ancora in fase adolescenziale, integra circostanza attenuante che questa Commissione reputa di dover valorizzare, talché appare equo ridurre la sanzione a carico del giocatore Doardo, contenendo la squalifica sino al 28/2/2010; valutato, infine, che l’ammenda di € 150,00 a carico della Società si appalesi congrua in relazione all’occorso, poiché, come enunziato nel supplemento del rapporto dell’arbitro, le offese verbali da parte dei calciatori dell’A.C. S.Martino Speme si sono protratte per un apprezzabile lasso temporale, senza che alcun dirigente della reclamante intervenisse, registrandosi invece l’assistenza di un dirigente dell’altra società P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’ACD San Martino Speme • di confermare l’ammenda di € 150,00 a carico della Società; • di ridurre la squalifica a carico del giocatore Doardo Emanuele sino al 28/2/2010. • La tassa reclamo non é stata versata.
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