COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO GIOCATORE TOGNON GABRIELE – GIOCATORE TESSERATO PRIX AURORA 76 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza – Squalifica sino al 9/3/2010 – Campionato Amatori Vicenza
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13 Giugno 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO GIOCATORE TOGNON GABRIELE – GIOCATORE TESSERATO PRIX
AURORA 76
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza – Squalifica sino al 9/3/2010 –
Campionato Amatori Vicenza
Il giocatore Tognon Gabriele, tesserato per la Società Prix Aurora 76 (partecipante al Campionato Amatori Vicenza), ha
presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vicenza, pubblicata nel
Comunicato n. 38 del 14/3/2007, con la quale disponeva la squalifica a suo carico sino 9/3/2010 perché al momento
dell’espulsione “spingeva l’arbitro con tutte e due le mani al petto, offendendolo e minacciandolo, trattenuto dai compagni
si girava e colpiva il direttore di gara con un pugno alla nuca, procurandogli un forte dolore e giramento di testa, al punto
che per alcuni istanti trovava difficoltà a riprendere l’equilibrio.”
Il ricorrente impugna il provvedimento disciplinare sopra descritto, asserendo che lo stesso é eccessivo rispetto allo
svolgimento dei fatti.
La Commissione Disciplinare
letto il ricorso proposto dal calciatore Tognon Gabriele;
sentito il ricorrente assistito dal proprio legale;
letta la nota integrativa e gli allegati dimessi dalla difesa del reclamante;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito, altresì, l’arbitro, che ha dettagliatamente precisato di avere identificato il calciatore Tognon Gabriele come autore
del pugno sferratogli alla nuca, per il fatto che questi era l’unica persona situata alle sue spalle, nonché in virtù di una sua
condotta precedente, che ne aveva provocato l’espulsione;
considerato che il direttore di gara ha altresì ribadito di essere stato colpito nella parte posteriore del capo dal pugno
vibratogli dal calciatore Tognon Gabriele;
rilevato come il quadro probatorio così delineatosi non possa reputarsi inficiato dalle argomentazione e dalla
documentazione offerta dal reclamante, stante anche la fede privilegiata che l’ordinamento sportivo riconosce al referto
arbitrale (art. 31, 1° comma, lett. a1 del Codice di Giustizia Sportiva);
evidenziato, inoltre, che l’affezione fisica , da cui risulta gravato il calciatore Tognon Gabriele, non pare comunque
incompatibile con l’azione riscontrata dal direttore di gara, tanto più laddove si consideri che il reclamante gioca a calcio,
seppur a livello amatoriale e che l’invalidità attestata dalla Commissione di prima istanza di Cittadella non é totale;
osservato che la videoregistrazione messa a disposizione dal ricorrente non integra prova acquisibile in questo giudizio,
non versandosi palesemente nell’ipotesi disciplinata dall’art. 31, 1° comma a2 C.G.S;
valutato, pertanto, che la decisione del Giudice Sportivo di primo grado sia aderente ai fatti accertati e la sanzione
irrogata congrua in relazione alla condotta del calciatore Tognon Gabriele
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di .respingere il ricorso presentato dal calciatore Tognon Gabriele (tesserato Soc. Prix Aurora 76 – Attività Amatori);
• di confermare la squalifica a carico del calciatore Tognon Gabriele sino al 9/3/2010;
• di incamerare la tassa reclamo versata.
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