COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO GIOCATORE TOGNON MAURIZIO – GIOCATORE TESSERATO PRIX AURORA 76 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza – Squalifica sino al 9/3/2009 – Campionato Amatori Vicenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 13 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO GIOCATORE TOGNON MAURIZIO – GIOCATORE TESSERATO PRIX AURORA 76 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza – Squalifica sino al 9/3/2009 – Campionato Amatori Vicenza Il giocatore Tognon Maurizio, tesserato per la Società Prix Aurora 76 (partecipante al Campionato Amatori Vicenza), ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vicenza, pubblicata nel Comunicato n. 38 del 14/3/2007, con la quale disponeva la squalifica a suo carico sino 9/3/2009 perché al momento dell’espulsione “minacciava l’arbitro, gli strappava il cartellino di mano e lo rompeva in due pezzi, lo strattonava per il bavero della divisa stracciandolo e procurandogli degli evidenti lividi al collo.” In particolare il reclamante, reputata eccessiva e sproporzionata la sanzione allo stesso inflitta, richiede la revisione della medesima “sulla base della precisa descrizione dei fatti” come esposto in ricorso. La Commissione Disciplinare letto il ricorso proposto dal calciatore Tognon Maurizio; sentito il ricorrente assistito dal proprio legale; esaminata la nota integrativa dimessa dalla difesa del reclamante; visto il supplemento di rapporto del direttore di gara; considerata la fede privilegiata assegnata dall’ordinamento sportivo al referto arbitrale (cfr. art. 31, 1° comma lett. a1 del C.G.S.); ritenuto che non sussistono specifici elementi di prova atti a dimostrare un diverso accadimento dei fatti rispetto a quelli descritti in referto e, pertanto, idonei a consentire di superare la predetta presenza e fede; tenuto conto, in tale ottica, anche dell’inammissibilità e comunque dell’inconfluenza dell’offerta probatoria inerenti il supporto video, anche alla luce delle specifiche disposizioni del C.G.S. in materia; reputato altresì, che rispetto ai fatti così come devono ritenersi accertati, per quanto prima detto, nel presente procedimento, la sanzione inflitta appare e deve considerarsi congrua; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dal calciatore Tognon Maurizio (tesserato Soc. Prix Aurora 76 – Attività Amatori); • di confermare, per l’effetto, la squalifica a carico del calciatore Tognon Maurizio sino al 9/3/2009; • di incamerare la tassa reclamo versata.
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