COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 29 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare esaminati il ricorso avanzato dall’ACD Battaglia Montegrotto T. e la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente;

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 29 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare esaminati il ricorso avanzato dall’ACD Battaglia Montegrotto T. e la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito, altresì, l’arbitro che ha confermato quanto riportato sul referto e supplemento del rapporto di gara, evidenziando tuttavia una minima intensità nell’unica frase minacciosa rivoltagli dal calciatore Bertin; valutati i fatti alla luce dei chiarimenti acquisiti e nel loro complesso, ritenuta più congrua per il comportamento tenuto dal predetto Ludovico Bertin, la sanzione della squalifica per quattro giornate, confermando per il resto le decisioni del Giudice di primo grado P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’ACD Battaglia Montegrotto T.; di confermare la sanzione dell’ammenda di € 150,00; di ridurre a quattro giornate la squalifica a carico del giocatore Bertin Ludovico; di confermare la squalifica a carico del giocatore Davì Mattias; La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it