COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 29 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Giuseppe DURANTE – Presidente F.C. Deportivo ASD della Società F.C. Deportivo ASD

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 29 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Giuseppe DURANTE – Presidente F.C. Deportivo ASD della Società F.C. Deportivo ASD Il Procuratore federale, con atto del 29 Maggio 2007, ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto i seguenti Soggetti : il Sig. Giuseppe DURANTE – Presidente F.C. Deportivo ASD per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art.1, 1° comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 39, 2° comma delle N.O.I.F.; la Società F.C. DEPORTIVO ASD per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2,4° comma del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente. Il deferimento é scaturito dai seguenti avvenimenti rilevati dal Procuratore Federale che qui di seguito si trascrivono : “letto il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 52, del 24 aprile 2007, relativo al proscioglimento del calciatore Bertoni Simone e della Società Virtus Service ASD dalle incolpazioni loro ascritte su deferimento del Presidente del C.R. Veneto del 24/11/2006, per doppio tesseramento del calciatore Bertoni Simone, per la stagione sportiva 2006/2007, sia per l’ASD F.C. Deportivo ASD sia per l’ASD Virtus Service; rilevato che nella decisione sopra indicata (C.U. 22 dell’11/4/2007) la Commissione Tesseramenti ha dichiarato nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Bertoni Simone per la F.C. Deportivo ASD e di contro valido il tesseramento del calciatore medesimo per la Virtus Service ASD; rilevato che dai documenti acquisiti risulta che il calciatore Bertoni Simone ha riconosciuto come propria la firma sulla richiesta di tesseramento per la Società Virtus Service ASD, mentre ha affermato di non aver mai sottoscritto la richiesta di tesseramento, per la stessa stagione 2006/2007, per la Società F.C. Deportivo ASD e che pertanto la firma apposta sul relativo modello é apocrifa. Peraltro, dagli accertamenti effettuati dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, é stata rilevata l’evidente difformità fra la sottoscrizione del Bertoni in calce alla richiesta di tesseramento per la Società Deportivo, rispetto a quella apposta in calce alla richiesta di tesseramento per la Virtus Service; ritenuto che la redazione del modulo di trasferimento con le modalità sopra evidenziate, sottoscritta anche dal Presidente della F.C. Deportivo ASD, integra gli estremi della violazione di cui all’art. 1, 1° comma del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39, 2° comma delle N.O.I.F.; considerato, inoltre, che non sono emersi rilievi antiregolamentari a carico della Società Virtus Service A.S.D,. e del calciatore Bertoni Simone, peraltro già sottoposti al giudizio della competente Commissione Disciplinare e prosciolti dagli addebiti loro contestati”. Radicato ritualmente il procedimento avanti alla C.D., alla riunione del 26/6/2007 é comparso il Sig. Giuseppe Durante, in rappresentanza anche della propria Società F.C. Deportivo ASD, nonché il Sostituto Procuratore Dott. Salvatore Sciuto che ha esposto i capi d’accusa ed ha riferito le proprie conclusioni. Il Sig. Durante, preliminarmente, ha dichiarato che la sottoscrizione apposta sulla richiesta di tesseramento del calciatore Bertoni Simone (n. 286531) non é la sua, pur recando il suo nome e cognome e pur essendo apposta sotto la voce “firma del presidente”. A comprova ha dimesso fotocopia della patente di guida che ha esibito in originale quale scrittura di comparazione. Ha precisato altresì che, a suo avviso, tanto la sottoscrizione apocrifica del calciatore Bertoni, quanto la sua, sono opera del Vice Presidente Sig. Verità Alessandro. Ha dimesso inoltre n. 5 fotocopie di “distinta giocatori” da cui risulta l’avvenuta partecipazione del calciatore Bertoni a varie gare del Campionato di 3^ Categoria 2006/2007. A questo punto il Sostituto Procuratore ha rilevato che dalle dichiarazioni del Sig. Durante e dalle odierne produzioni documentali sono risultati ulteriori profili di illecito, e quindi ha chiesto la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti, per le valutazioni di competenza e i necessari approfondimenti istruttori alla Procura Federale, che viene confermata dalla Commissione Disciplinare
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