COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 29 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Graziano RAVAROTTO – Presidente della Società Calcio Monselice del Sig. Alessandro ZILIO – Tesserato della Società Calcio Monselice della Società Calcio MONSELICE

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 29 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Graziano RAVAROTTO – Presidente della Società Calcio Monselice del Sig. Alessandro ZILIO – Tesserato della Società Calcio Monselice della Società Calcio MONSELICE Il Procuratore federale, con atto del 5/6/2007, ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto i seguenti Soggetti : il Sig. Graziano RAVAROTTO – Presidente della Società Calcio Monselice per rispondere della violazione di cui all’art.1,1° comma del C.G.S., in riferimento all’art. 8,1° comma del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere le condotte antiregolamentari descritte nell’atto di deferimento; il Sig. Alessandro ZILIO – Tesserato della Società Calcio Monselice per rispondere della violazione di cui all’art. 1,1° comma del C.G.S. per quanto descritto nell’atto di deferimento; la Società Calcio MONSELICE per rispondere della violazione dell’art. 2,4° comma del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte ascrivibili al proprio Presidente ed ai propri tesserati. Il deferimento é scaturito dai seguenti avvenimenti rilevati dal Procuratore Federale che qui di seguito si trascrivono : “letti gli atti trasmessi alla Procura Federale dall’Ufficio Indagini, relativi al comportamento del Sig. Pietro Antonio GIACOMINI, il quale avrebbe continuato a svolgere mansioni di dirigente per la Società Calcio Monselice nonostante nei suoi confronti fosse stata dichiarata, con provvedimento del 15 maggio 2003, la preclusione nella permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; rilevato che, all’esito dell’attività di indagine, é emerso quanto segue : - con lettera datata 23/9/2006, a firma del Presidente Sig. Giovanni GUARDINI, il Comitato Regionale Veneto della F.I.G.C., richiedeva all’Ufficio Indagini un intervento atto all’accertamento di alcuni episodi dei quali era venuto a conoscenza di un esposto-denuncia anonimo, trasmesso da un gruppo di “tifosi monselicesi” e recante firma apocrifa. In tale esposto, datato 13/9/2006, si deduceva che il Sig. GIACOMINI Pietro, nonostante risultasse inibito complessivamente per anni sei e mesi nove, con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C., svolgesse normalmente l’attività di dirigente nell’ambito della Società Calcio Monselice, in quanto il predetto presenziava costantemente nello staff dirigenziale e concludeva accordi con altre Società per acquisti e vendite di giocatori. Nella suddetta missiva il Presidente Sig. GUARDINI rilevava altresì che “rumors locali” avrebbero confermato l’esposto di cui si é fatto cenno, senza ovviamente segnalare ulteriori elementi probatori finalizzati all’identificazione degli anonimi denuncianti; - interrogato dall’incaricato dell’Ufficio Indagini, il Sig. GUARDINI confermava il contenuto della missiva e precisava che da diverso tempo, sul territorio della bassa padovana e rodigino, circolavano voci insistenti riferite sull’operato non regolamentare del Sig. GIACOMINI, già Presidente del Monselice Calcio, concretizzatosi nell’aver preso contatti, per conto e con la collaborazione di quest’ultime Società, con calciatori di diverse Società dilettantistiche al fine di fare proselitismo determinando anche i relativi accordi economici; - ascoltato il Sig. CALABRIA, Presidente della Società Boara Pisani, quest’ultimo confermava di essere a conoscenza dei <> circolanti sul Sig. GIACOMINI, ma non di essere a conoscenza diretta di fatti particolari concreti. In più il Sig. CALABRIA affermava di aver visto il GIACOMINI durante la partita del Monselice con la sua squadra, ma escludeva che lo stesso fosse entrato negli spogliatoi e che avesse partecipato alla trattativa relativa al prestito di un calciatore per il Boara Pisani; - interrogato, poi, il Sig. FACCO Silvano, nella sua qualità di ex Presidente del Monselice Calcio, in quanto dimissionario nel settembre del 2005, lo stesso affermava di essere stato avvicinato durante l’ultima stagione sportiva dal Sig. GIACOMINI il quale chiedeva di avere un ruolo di collaborazione <> del tipo <>. Questa attività, come esponeva il Sig. FACCO era stata svolta dal GIACOMINI da gennaio a maggio 2005 ma lo stesso non si era mai recato negli spogliatoi e non aveva mai partecipato alla riunioni della Società; - interrogati alcuni atleti del Monselice Calcio, tra cui il Sig. BATTISTI Marco, il Sig. RENESTO Matteo, il Sig. COMELLATO Giampaolo, il Sig. NICOLAZZI Marco, questi affermavano di non avere avuto contatti con il Sig. GIACOMINI ai fini del tesseramento ma che lo stesso era stato presentato come tifoso della squadra ma era stato notato in tribuna durante le partite mentre colloquiava con i dirigenti del Monselice; - interrogati, altresì, i calciatori RENESTO, BATTISTI, COMELLATO e NICOLAZZI gli stessi hanno riferito su un’altra circostanza meritevole di attenzione ed avente rilevanza sotto il profilo disciplinare : il calciatore RENESTO dichiarava che <>. I Sigg.ri BATTISTI, COMELLATO e NICOLAZZI confermavano tale circostanza affermando che il Sig. ZILIO era inserito nella lista della squadra come calciatore, il Sig. REDI era munito di patentino di allenatore e risultava essere iscritto in qualità di allenatore. Lo stesso, nelle gare ufficiali, sedeva in panchina come allenatore ma in realtà chi forniva le indicazioni tecnico-tattiche era il Sig. ZILIO il quale assumeva durante le gare la qualità di vero e proprio allenatore, pur essendo sprovvisto di patentino e tesserato come calciatore per il Monselice Calcio, - i calciatori DE ANGELI, FINESSO, TESTOLIN e DRANDI smentivano in sede di audizione quanto affermato dai compagni di squadra e dichiaravano che solo il Sig. REDI dettava ordini svolgendo le mansioni dell’allenatore ed escludevano che tale ruolo fosse assunto in campo dallo ZILIO ma ammettevano di essere stati avvicinati da alcuni compagni di squadra ed informati dell’oggetto dell’interrogatorio; - il Sig. CAMA Bruno, nella sua qualità di ex dirigente accompagnatore della prima squadra della Società <> forniva chiarimenti all’Ufficio Indagini dichiarando che, aveva conosciuto di persona il GIACOMINI nella circostanza in cui era stato avvicinato dal Bozza, ex allenatore del Monselice, per farlo entrare in Società. In detta circostanza il CAMA ricordava, inoltre di aver visto il Sig. GIACOMINI colloquiare più volte con BIASOLO, Vice Presidente della Società, ma non aveva nessun riscontro diretto che tale <> si comportasse come dirigente del Monselice, nè che il Presidente RAVAROTTO si avvalesse dell’opera del GIACOMINI, anche se dichiarava <> e terminando con l’affermare che il GIACOMINI era conosciuto a Monselice e nella bassa padovana come <> della situazione; - anche il Sig. BOZZA Andrea, ex allenatore della Nuova Monselice Calcio 1926, confermava di conoscere il GIACOMINI e di essere a conoscenza dell’amicizia che legava questi e RAVAROTTO, Presidente della Società, dato che entrambi lavoravano nella stessa ditta, ma affermava di non mai visto GIACOMINI collaborare con la Società, nè trattare con i calciatori per futuri accordi economici. Nella stessa sede BOZZA non escludeva che il RAVAROTTO avesse chiesto a GIACOMINI qualche parere in relazione ai valori tecnici di calciatori o della squadra in via generale; - interrogato il Presidente del Monselice, Sig. RAVAROTTO, questi confermava di non aver mai ricevuto indicazioni dal GIACOMINI sui calciatori da acquistare o vendere, né che lo stesso collaborasse fattivamente per la Società. Tuttavia ad un’incalzante domanda postagli, in relazione ad indicazione di nominativi di calciatori da contattare per trattarli, rispondeva <>. Infine RAVAROTTO confermava di essere in amicizia con GIACOMINI, che questi partecipava sempre alle gare ufficiali della squadra e che scambiava qualche parola con i dirigenti del Monselice. - infine, interrogato il REDI, allenatore protempore del Monselice, sulla questione di fare da prestanome per il Sig. ZILIO, era escludeva fortemente stizzito, di essere mai stato sostituito da Zilio, nelle funzioni di allenatore affermando contestualmente che quest’ultimo fosse un calciatore rappresentativo che, in campo dava disposizioni a quelli più giovani. Accertato che all’epoca dei fatti al Sig. Pietro Antonio GIACOMINI il Presidente Federale, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del C.G.S., con C.U. n.ro 166/A del 15/5/2003, aveva precluso la permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; ritenuto che nei fatti sopra descritti si riscontra in maniera inconfutabile la responsabilità del Sig. RAVAROTTO Graziano, Presidente della Società <>, per le violazioni di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. e dell’art. 8, comma 1 del C.G.S. per aver consentito al Sig. GIACOMINI lo svolgimento, se pur saltuario, delle attività sociali sopra descritte, nonché per essersene avvalso per il reclutamento dei calciatori. Per le violazioni ascritte al proprio Presidente Sig. RAVAROTTO Graziano emerge la responsabilità diretta della Società <>, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S.; ritenuto, inoltre,che le indagini svolte hanno consentito di accertare anche la responsabilità del Sig. Redi Rossano per essersi lo stesso prestato a fungere da prestanome al calciatore Zilio Alessandro, il quale, pur sprovvisto della necessaria abilitazione, svolgeva attività di allenatore della Società Monselice Calcio e che tale condotta integri gli estremi delle violazioni di cui agli artt. 35 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione alle quali si procede, con autonomo atto, al deferimento dello stesso innanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico; considerato che nei fatti descritti si riscontra inoltre la responsabilità del Sig. Zilio Alessandro, tesserato come calciatore per la Soc. Monselice Calcio, per la violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., nonché la responsabilità oggettiva ex art. 2, comma 4 del C.G.S. per le condotte poste in essere dal Redi e dallo Zilio”. Radicato ritualmente il procedimento avanti alla C.D., alla riunione del 26/6/2007 comparivano i soggetti deferiti, nonché il Sostituto Procuratore Dott. Salvatore Sciuto. Il rappresentante della Procura F.I.G.C. ha esposto i capi d’accusa relativi al deferimento. E’ stato sentito il Sig. Ravarotto Graziano, Presidente della Soc. Calcio Monselice, che ha dichiarato preliminarmente di non essere più il Presidente della Società deferita, essendo stato eletto quale nuovo presidente il Sig. Castellin Demitri, nell’assemblea datata 18/5/2007. Il Sostituto Procuratore, preso atto di quanto sopra e constatato che, in effetti, risulta pervenuto presso la sede del C.R. Veneto il verbale di nomina del nuovo Presidente del Calcio Monselice, unitamente alla pratica di fusione della Società deferita con altra, procedimento di fusione non ancora ratificato, chiede il rinvio a nuovo ruolo per consentire la corretta citazione del legale rappresentante della Società deferita. La Commissione Disciplinare, alla luce di quanto sopra, delibera di trasmettere gli atti acquisiti in occasione dell’odierna udienza, alla competente Procura Federale per gli incombenti di propria competenza, rinviando nel contempo, il presente procedimento a nuovo ruolo.
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