COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 10/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMI: A.S.D. MISILMERI CALCIO – (PA) – (Avverso posizione irregolare calciatore POLACCO VINCENZO – GARA: MISILMERI – S.GIOVANNI GEMINI del 22.09.2007- CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”B”) – Proc. n. 12/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 10/10/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMI:
A.S.D. MISILMERI CALCIO – (PA) - (Avverso posizione irregolare calciatore POLACCO VINCENZO – GARA: MISILMERI – S.GIOVANNI GEMINI del 22.09.2007- CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”B”) –
Proc. n. 12/A
Con reclamo ritualmente proposto, la A.S.D. Misilmeri calcio lamenta l’irregolare utilizzo del calciatore Polacco Vincenzo (28.08.1987), da parte della Società S. Giovanni Gemini nella gara reclamata;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti e le note difensive pervenute dalla resistente, nelle quali si evidenzia il caso di omonimia tra due propri tesserati, osserva che il reclamo non merita accoglimento alcuno atteso che il calciatore Polacco Vincenzo che ha preso parte alla gara oggi reclamata, è nato il 28.08.1987, mentre l’omonimo squalificato con C.U. n. 8 2007 è nato il 4.07.1986.
Pertanto, non vi era alcuna posizione irregolare nella gara in esame;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di rigettare il reclamo come sopra proposto, con addebito della tassa di Euro 130,0, non versata.
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