COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 10/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI: A.S.D. DUE TORRI – (ME) – (Avverso squalifica calciatore FAMA’ BERNARDO fino al 31.12.2007 – GARA: TRECASTAGNI – DUE TORRI del 22.09.2007 CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B”) – Proc. n. 10/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 10/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI: A.S.D. DUE TORRI – (ME) – (Avverso squalifica calciatore FAMA’ BERNARDO fino al 31.12.2007 – GARA: TRECASTAGNI – DUE TORRI del 22.09.2007 CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B”) – Proc. n. 10/A Ricorre la Società sostenendo che quanto dal Direttore gara asserito, si discosta totalmente da quanto effettivamente accaduto; Invoca mezzi di prova non ammissibili al caso in esame, stante il rilevamento diretto, dell’infrazione contestata, da parte dell’Arbitro; Sostiene ancora la ricorrente, la “totale assenza di quanto refertato dall’Arbitro, in ordine alle ingiurie e minacce”, conclude chiedendo la totale riforma del giudicato di primo grado e nel contestare la totale assenza delle motivazioni del Giudice di primo esame, chiede di essere sentito all’Udienza di trattazione del ricorso, formulando, però in ultima una richiesta di rideterminazione della squalifica nella giusta entità; La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso, esaminati gli atti di gara, osserva: Il rapporto di gara si presenta, lineare, univoco, e debitamente indicativo del comportamento assunto dal calciatore di che trattasi; Non può postularsi dubbio alcuno circa il comportamento posto in essere dal calciatore Famà Bernardo, in danno dell’Arbitro, dopo il provvedimento di espulsione, mettendo le mani addosso alla’Arbitro stesso, strattonandogli la maglietta della divisa all’altezza del collo in maniera violenta, stringendogli anche il braccio con forza e reiterando le minacce, dopo essere stato allontanato; I fatti sopra rilevati e verbalizzati (si ricorda che godono di fede privileggiata a norma di regolamento), non consentono di dare contenuto e valenza ai motivi di difesa e rendono inefficaci i mezzi televisivi invocati; Così osservando, DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto disponendo l’addebito della tassa di Euro 130,00 non versata.
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