COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 10/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare C.C. SAN GREGORIO – (CT) – (Avverso squalifica per cinque gare del calciatore BLATTI ANTONIO – GARA: C.C. S. GREGORIO A.S.D. – A.S.D. COMISO del 22.09.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C” ) – C.U. n. 19 del 26.09.2007 – Proc. n. 11/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 10/10/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
C.C. SAN GREGORIO – (CT) – (Avverso squalifica per cinque gare del calciatore BLATTI ANTONIO – GARA: C.C. S. GREGORIO A.S.D. – A.S.D. COMISO del 22.09.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C” ) – C.U. n. 19 del 26.09.2007 –
Proc. n. 11/A
Con appello ritualmente proposto, la Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, sostenendo che il comportamento assunto dallo stesso, ancorché antisportivo, non si configura come irriguardoso;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di gravame ed esauriti gli atti di gara, osserva:
La condotta posta in essere dal calciatore Blatti, come risulta dagli atti di gara, si appalesa grave e censurabile, perché certamente estrinsecazione di un atteggiamento irriguardoso assunto nei confronti di Organo di gara, sicchè sotto tale profilo, le doglianze della difesa non possono essere accolte;
Tuttavia, rileva questa Decidente eccessiva la pena inflitta dal primo Giudice, avuto riguardo al fatto che non si sono verificati circostanze particolarmente violente nei confronti della terna arbitrale;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Blatti Antonio a quattro gare;
Senza addebito di tassa.
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