COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 10/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LIB BORGO MOLARA (PA) – (Avverso squalifica calciatore VENTURELLA ANTONINO (8 gare) – GARA: BORGO MOLARA – PILA SPORT del 29.09.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 Serie “C2) – Proc. n. 16/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 10/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LIB BORGO MOLARA (PA) – (Avverso squalifica calciatore VENTURELLA ANTONINO (8 gare) – GARA: BORGO MOLARA - PILA SPORT del 29.09.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 Serie “C2) – Proc. n. 16/A – L’appellante evidenzia i precedenti sportivi del calciatore, esenti da provvedimenti disciplinari, in ordine al fatto addebitato che il Venturella si è limitato a proteste verbali, senza offese ed ingiurie; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: Le considerazioni difensive espresse dalla Società appellante, parzialmente ammissive della responsabilità del calciatore, meritano accoglimento laddove puntualizzano l’istintualità del gesto , peraltro fine a se stesso e limitato nelle conseguenze a carico del Direttore di gara; Resta tuttavia la caratteristica intrinseca del fatto che merita adeguata sanzione nei limiti indicati in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di contenere in 5 giornate di gara la sanzione a carico del calciatore Venturella Antonino; senza addebito di tassa.
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