COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 10/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LIB BORGO MOLARA (PA) – (Avverso squalifica calciatore VENTURELLA ANTONINO (8 gare) – GARA: BORGO MOLARA – PILA SPORT del 29.09.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 Serie “C2) – Proc. n. 16/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 10/10/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. LIB BORGO MOLARA (PA) – (Avverso squalifica calciatore VENTURELLA ANTONINO (8 gare) – GARA: BORGO MOLARA - PILA SPORT del 29.09.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 Serie “C2) –
Proc. n. 16/A –
L’appellante evidenzia i precedenti sportivi del calciatore, esenti da provvedimenti disciplinari, in ordine al fatto addebitato che il Venturella si è limitato a proteste verbali, senza offese ed ingiurie;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
Le considerazioni difensive espresse dalla Società appellante, parzialmente ammissive della responsabilità del calciatore, meritano accoglimento laddove puntualizzano l’istintualità del gesto , peraltro fine a se stesso e limitato nelle conseguenze a carico del Direttore di gara;
Resta tuttavia la caratteristica intrinseca del fatto che merita adeguata sanzione nei limiti indicati in dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di contenere in 5 giornate di gara la sanzione a carico del calciatore Venturella Antonino;
senza addebito di tassa.
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