COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 10/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. TRECASTAGNI – (CT) – (S.G.S.) (Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore PAGANO FEDERICO e per quattro gare a carico del calciatore SGARLATO ENRICO GIUSEPPE – GARA: SPAR CALCIO – TRECASTAGNI ALLIEVI REGIONALI GIR. “E” del 30.09.2007 – Proc. n. 01/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 10/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. TRECASTAGNI – (CT) – (S.G.S.) (Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore PAGANO FEDERICO e per quattro gare a carico del calciatore SGARLATO ENRICO GIUSEPPE – GARA: SPAR CALCIO – TRECASTAGNI ALLIEVI REGIONALI GIR. “E” del 30.09.2007 – Proc. n. 01/B La Società Trecastagni, ha inoltrato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di primo grado, pubblicata sul C. U. n. 11 S.G.S. del 4.10.2007,di comminare la squalifica per 5 gare a carico del calciatore Pagano Federico e per 4 gare a carico del calciatore Sgarlata Enrico Giusppe, sostenendo che i calciatori hanno sì protestato vivacemente ma non avevano alcuna intenzione di aggredire l’arbitro; Questa Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali ed i motivi del ricorso, ritiene che gli addebiti legittimamente statuiti dal Giudice di prima istanza meritano conferma. Tuttavia va annotato che non si sono verificati episodi di alcuna gravità in danno del Direttore di gara e, fermo restando che i calciatori de quo sono da ritenersi comunque responsabili del comportamento tenuto; P.Q.M. DELIBERA: Di contenere a 4 gare le giornate di squalifica con diffida a carico del calciatore Pagano Federico (Trecastagni); Di confermare la squalifica per 4 gare a carico del calciatore Sgarlato Enrico Giuseppe (Trecastagni); Senza addebito di tassa.
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