COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 17/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CARLENTINI – (SR) – (Avverso irregolare partecipazione di calciatori – GARA: TREMESTIERI ETNEO – CARLENTINI del 29.09.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “E”) – Proc. n. 22/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 17/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CARLENTINI – (SR) – (Avverso irregolare partecipazione di calciatori – GARA: TREMESTIERI ETNEO – CARLENTINI del 29.09.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “E”) – Proc. n. 22/A Letto il reclamo proposto dalla A.S.D. Carlentini, con cui si lamenta una irregolare partecipazione di calciatori alla gara in oggetto, la Commissione Disciplinare rileva preliminarmente che detto reclamo doveva essere indirizzato al Giudice Sportivo, previo rituale preannuncio di reclamo da inviarsi entro le 24 ore dalla gara reclamata; Tale irregolarità procedurale, per altro non sanabile, determina la inammissibilità del reclamo stesso; P.Q.M. DELIBERA: Di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto; Addebitando la relativa tassa di Euro 130,00 non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it