COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 17/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. NISSA 5 – (CL) – (Avverso inibizione Dirigente PACE ROSARIO fino al 15.11.2007 e squalifica calciatore RE VITTORIO fino al 30.11.2007 – GARA: RAHL BUTAHI – NISSA 5 del 03.10.2007 CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “C2”) – C.U. n. 9 C/5 dell’8.10.2007 – Proc. n. 23/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 17/10/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. NISSA 5 – (CL) – (Avverso inibizione Dirigente PACE ROSARIO fino al 15.11.2007 e squalifica calciatore RE VITTORIO fino al 30.11.2007 – GARA: RAHL BUTAHI – NISSA 5 del 03.10.2007 CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “C2”) – C.U. n. 9 C/5 dell’8.10.2007 -
Proc. n. 23/A
L’arbitro della gara a margine, aveva espulso per doppia ammonizione il calciatore Re Vittorio della Società Nissa 5 che tentava di aggredirlo, offendendolo pesantemente, all’atto dell’espulsione;
Il Dirigente della Società Nissa 5 Sig. Pace Rosario, durante la gara ed alla fine aveva intentato contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dello stesso arbitro;
Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul C.U. n. 9 C/5 dell’8.10.2007, aveva comminato al calciatore Re Vittorio la squalifica fino al 30.11.2007 ed inibizione al Dirigente Pace Rosario fino al 15.11.2007;
Avverso tali provvedimenti ha presentato appello la Società Nissa 5 chiedendo la riduzione della squalifica e della inibizione;
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva:
Sul referto arbitrale, vengono riportate con chiarezza inequivocabile le condotte non regolamentari tenute dal calciatore e dal Dirigente della Società Nissa 5;
La stessa Società, nell’appello proposto, si dilunga in una sterile difesa, giustificando da un lato il contegno del Dirigente Pace Rosario e ridimensionando in un ambito regolamentare la condotta del calciatore Re Vittorio, dimenticando che quanto riportato sul referto arbitrale rappresenta fonte privilegiata;
Equa pertanto, si ritiene la pena inflitta in prime cure dal G.S. nei confronti dei due rei;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di convalidare gli addebiti correttamente e legittimamente sanciti in primo grado di inibizione fino al 15.11.2007 al Dirigente Pace Rosario e di squalifica fino al 30.11.2007 al calciatore Re Vittorio della Società Nissa 5, con addebito di tassa pari ad Euro 130,00.
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