COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 17/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. NUOVA AQUILA GRAMMICHELE – (Avverso squalifica calciatore SAMMARTINO DANIELE per tre gare – GARA: NUOVA AQUILA GRAMMICHELE – ROSOLINI del 7.10.2007 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B”) – Proc. n. 25/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 17/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. NUOVA AQUILA GRAMMICHELE – (Avverso squalifica calciatore SAMMARTINO DANIELE per tre gare – GARA: NUOVA AQUILA GRAMMICHELE – ROSOLINI del 7.10.2007 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B”) – Proc. n. 25/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla squalifica comminata al proprio tesserato, e con il quale argomenta che quanto inflitto non corrisponde a quanto effettivamente accaduto nel terreno di giuoco; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: Quanto descritto nel referto arbitrale, gode di fede privilegiata e non si presta ad alcuna censura, in quanto è chiaro, preciso e non equivoco, per cui la sanzione inflitta al tesserato va confermata; P.Q.M. DELIBERA: Di rigettare l’appello come sopra proposto; Con addebito della tassa di Euro 130,00 non versata.
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