COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 05 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 05 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : _ Massetti Ivano; _ Amantini Enzo; _ Peruzzi Rino; _ Calagreti Fabio; _ La società A.C. Città di Castello Srl –SSD; per rispondere: A) Il Massetti Ivano della violazione dell’art.1,comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 52 NOIF, per avere posto in essere atti tesi alla cessione del titolo sportivo della società A.C. Città di Castello S.r.l. SSD [matricola 770429] alla società SSD Castello Football Club a r.l. [matricola 914326], al fine di consentire a quest’ultima di disputare il campionato 2007/2008 di Eccellenza in luogo di quello di Promozione; B) La società A.C. Città di Castello Srl SSD[ matricola 770429] di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.2, commi 3 e 4, Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti n relazione alla condotta di cui al punto sub A); C) Il Massetti Ivano ed il Amantini Enzo della violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art.52 NOIF, per aver posto in essere comportamenti tesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo della società A.C. Città di Castello Srl SSD [ matricola 770429] alla società SS Spello, al fine di consentire a quest’ultima, attraverso il sistema del ripescaggio, di disputare il campionato 2007/2008 di Eccellenza in luogo di quello di Promozione; D) La società A.C. Città di Castello Srl SSD [matricola 770429] di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 1 e 2 C.G.S. vigente, in relazione alla condotta di cui al punto sub C); Il Peruzzi Rino, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.C. Città di Castello Srl SSD, della violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art.37, comma 1, ultima parte NOIF, per aver comunicato, in ritardo, le violazioni dei nominativi dei suoi dirigenti e collaboratori; E) La società A.C. Città di Castello Srl –SSD [matricola 770429] di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, C.G.S. vigente, in relazione alla condotta di cui al punto sub D); F) Il Sig. Calagreti Fabio, della violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, cosi come descritto nella parte motiva, per aver sottoscritto nr.18 liste di trasferimento di calciatori della A.C. Cttà di Castello Srl, pur non essendo più un soggetto tesserato per detta società. ha pronunciato, la seguente decisione : F A T T O Con atto del 27/8/2007 il Procuratore Federale presso la F.I.G.C. deferiva a questa Commissione gli incolpati indicati in premessa per rispondere delle violazioni loro rispettivamente ascritte. Peruzzi Rino, Massetti Ivano, Amantini Enzo e la A.C. Città di Castello srl si costituivano in giudizio a mezzo difensori con memoria del 19/9/2007, contestando gli addebiti. Fabio Calagreti si costituiva autonomamente, anch'egli contestando l'addebito. Nella seduta del 25/9/2007 veniva escusso il teste indicato dalla Procura Federale e, previa discussione, le parti concludevano come in atti. Considerata la pluralità dei soggetti coinvolti si ritiene opportuno trattare distintamente le varie posizioni. AMANTINI ENZO Il difensore ha eccepito la non sottoponibilità dell'Amantini alla giustizia sportiva in quanto soggetto non tesserato. L'eccezione è fondata Risulta incontrovertibilmente dagli atti del giudizio che l'Amantini, già segretario dell'A.C. Città di Castello per la stagione sportiva 2006/2007, non ricopriva più tale carica nella stagione sportiva 2007/2008. Ciò emerge, in particolare, dalla domanda di iscrizione al campionato "Eccellenza" presentata dall'A.C. Città di Castello al Comitato Regionale Umbro (ove, appunto, nella composizione del consiglio direttivo compare solo il nome del presidente, Rino Peruzzi), nonché dai verbali del consiglio e dell'assemblea dell' A.C. Città di Castello dell'8/7/2007, il primo dei quali sicuramente depositato presso il CRU in data 18/7/2007 (da cui risulta che gli organi sociali hanno provveduto alla sola nomina del nuovo presidente, Rino Peruzzi). Ciò posto, e considerato che il fatto contestato all'Amantini mediante l'atto di deferimento (lett. c) risale al 2 agosto 2007, data dell'incontro presso un bar di Perugia per la cessione del titolo sportivo tra A.C. Città di Castello e la S.S. Spello, è evidente che a tale data l'Amantini non rivestiva più la carica di segretario dell'A.C. Città di Castello, e non risultando dagli atti che costui ricoprisse eventuali diversi incarichi, il medesimo non rientra conseguentemente tra i soggetti sottoponibili alla giustizia sportiva di cui all'art. 1 del C.G.S.. Né è sostenibile che l'Amantini sarebbe giudicabile in quanto socio dell'A.C. Città di Castello, atteso che l'entità della quota posseduta (ovverosia l'1%, come sempre emergente dagli atti), esclude di per sé che costui possa essere ricompreso nell'ambito del comma 5 del citato art. 1 che fa esclusivo riferimento a "soci ... cui è riconducibile, direttamente ed indirettamente, il controllo delle società stesse ...". PERUZZI RINO Anche per il Peruzzi è stata prospettata la non soggezione all'ordinamento sportivo, ma in questo caso l'eccezione è da ritenere infondata. Premesso che il Peruzzi è stato deferito nella sua qualità di Presidente dell'A.C. Città di Castello per aver comunicato in ritardo al CRU la variazione dei nominativi dei dirigenti sociali (e non già per l'incontro tra il Massetti ed il Damaschi, così come invece erroneamente prospettato dal suo difensore nella memoria del 19/9/2007), è circostanza pacifica, in quanto documentalmente emergente e non contestata, che costui ricopriva – appunto – detta carica nel periodo che va dall' 8/7/2007 (data di variazione del consiglio direttivo) e quella del 18/7/2007 (data di comunicazione al CRU di tale variazione). Il Peruzzi è quindi sicuramente giudicabile in quanto Presidente della società all'epoca del fatto in contestazione, a nulla rilevando ovviamente la successiva perdita di tale qualifica, stante il noto principio, in più occasioni ribadito anche dalla stessa giurisprudenza della CAF, secondo cui la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva non viene meno nei confronti di un soggetto non più tesserato rilevando lo status al momento del fatto contestato. Il Peruzzi deve peraltro essere prosciolto nel merito. Nell'atto di deferimento, la Procura Federale muove infatti dal presupposto che la contestata violazione di cui all'art. 37, comma 1, ultima parte NOIF sarebbe stata concretizzata in quanto il Peruzzi avrebbe comunicato solo il 18/7/2007 la destituzione del Presidente dell'A.C. Città di Castello (sig. Calagreti) avvenuta con verbale di assemblea del 25/6/2007, e quindi oltre il termine di venti giorni previsto dalla norma. Tale presupposto è tuttavia errato. In base alla disamina della documentazione prodotta dalla stessa Procura Federale emerge infatti che il dies a quo per la decorrenza del termine di 20 giorni di cui all'art. 37 NOIF non è in realtà individuabile nel verbale di assemblea del 25/6/2007, bensì nel successivo verbale d'assemblea dell' 8/7/2007 ed in quello in pari data del consiglio della società. Ciò in quanto nel verbale del 25/6/2007 non emerge alcuna effettiva variazione in ordine alla presidenza, essendo riscontrabile esclusivamente una mera proposta in tal senso formulata dal Massetti alla quale non è seguita nessuna delibera assembleare; soltanto il successivo 8/7/2007 sia l'assemblea che il consiglio hanno invece effettivamente deliberato in ordine alle dimissioni del Calagreti ed alla nomina del nuovo presidente Peruzzi. Ma se così è, la comunicazione al CRU del 18/7/2007 è da ritenere senz'altro rituale in quanto effettuata nel termine stabilito dall'art. 37 citato. MASSETTI IVANO Ad avviso di questa Commissione il deferimento è fondato. La documentazione acquisita dalla Procura Federale, con particolare riferimento alla copia della scrittura privata 5/4/2007 tra il Massetti ed il Ponti nonché gli assegni rilasciati dal Ponti al Massetti, e le risultanze della testimonianza espletata dalla Commissione in sede dibattimentale, confermano infatti senza alcun dubbio la fondatezza degli addebiti di cui alle lett. a) e c), ovverosia la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 52 NOIF. Quanto al primo capo dell'incolpazione, l'univoco tenore testuale della citata scrittura privata, peraltro accompagnato dal pagamento del corrispettivo ivi indicato, è sicuramente tale da integrare gli estremi di un atto di cessione del titolo sportivo, notoriamente vietato dall'art. 52 n. 2 NOIF; né in proposito è condivisibile la tesi prospettata dalla difesa del Massetti volta a sostenere che detta scrittura rappresenterebbe esclusivamente un "... impegno assunto dal solo Ponti al quale non corrisponde un obbligo a vendere da parte del Massetti ...", in quanto assolutamente incompatibile con le suddette emergenze. Analogamente, con riferimento alla lettera c) del deferimento, le dichiarazioni del teste Giovanni Grauso consentono di confermare la fondatezza dell'addebito relativo al tentativo di cessione del titolo tra A.C. Città di Castello e S.S. Spello. Il teste, presente all'incontro tra il Massetti ed il Damaschi del 2/8/2007, ha infatti tra l'altro riferito "...il Massetti è entrato subito in argomento e rivolgendosi al Damaschi ha detto: «caro Damaschi per meno di € 50.000,00 non lo posso cedere, mi hanno offerto anche di più, ma a te lo cedo per € 50.000,00 ...», ed ha inoltre precisato ulteriormente che dietro specifica richiesta il Massetti rispondeva che il pagamento doveva essere effettuato "in contanti, cioé in nero ...". - cu 22/579 - Circa la misura della sanzione, la Commissione ritiene congrua in relazione alla gravità dei fatti quella richiesta dalla Procura Federale, ovverosia tre anni di inibizione ex art. 14 lett. e) C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 19 lett. h). CALAGRETI FABIO Il Calagreti non si è presentato alla seduta del 25/9/07 dinanzi a questa Commissione ed ha affidato la propria difesa alla memoria 20/7/2007, nella quale sostanzialmente conferma di aver sottoscritto in data 12/7/2007 le liste di trasferimento ma di averlo fatto nella convinzione di rivestire ancora a tale data la carica di presidente dell'A.C. Città di Castello non essendogli stata comunicata da alcuno la revoca di detto incarico. Considerato che, come già esposto in precedenza, emerge dagli atti che effettivamente la comunicazione di variazione delle cariche sociali al CRU è stata effettuata dall'A.C. Città di Castello soltanto il 18/7/2007, consegue che ex art. 37 NOIF è soltanto da tale data che la revoca dell'incarico del Calagreti ha avuto efficacia in ambito federale e, quindi, il 12/7/2007 quest'ultimo, quantomeno nel suddetto ambito, era legittimato a sottoscrivere le liste di trasferimento. D'altronde, argomentando nel senso prospettato dalla Procura Federale, ovverosia che il Calagreti non era più soggetto tesserato a far data dell'assemblea che ne ha deliberato la sostituzione, conseguirebbe la sua estraneità dall'ambito federale alla data di sottoscrizione delle liste e, quindi, la sua non sottoposizione alla giustizia sportiva. A.C. CITTA' DI CASTELLO All'affermazione di responsabilità del Massetti per i fatti di cui sopra, consegue quella di tipo oggettivo a carico della società di cui alle lett. b) e d) del deferimento, ex art. 4, comma 2 C.G.S. nonché ex art. 2, comma 4 in relazione alla lettera a) del deferimento. Stante il proscioglimento dell'Amantini e del Peruzzi non è, per contro, configurabile alcuna responsabilità diretta a carico della società. Considerata la gravità dei fatti di cui alle lett. a) e c) del deferimento, la Commissione ritiene comunque congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale, ovverosia 15 punti di penalizzazione da scontare nel campionato in corso ex art. 18 lett. g) C.G.S.. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera come segue: o dichiara improcedibile il deferimento a carico di Amantini Enzo; o dichiara Peruzzi Rino e Calagreti Fabio non colpevoli delle violazioni contestate; o dichiara Ivano Massetti colpevole delle violazioni contestate sub lett. a) e c) del deferimento e dispone nei suoi confronti l'applicazione della sanzione di tre anni di inibizione; o dichiara la A.C. Città di Castello srl colpevole delle violazioni contestate sub lett. b) e d) del deferimento (quanto alla lett. d) limitatamente alla responsabilità oggettiva) e dispone l'applicazione della sanzione di 15 punti di penalizzazione da scontare nel campionato in corso. Dispone trasmettersi gli atti del procedimento al Presidente del C.R.U. per quanto di eventuale competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it