COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 05 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale XV° TORNEO “XXV APRILE 2007” DI BASTIA UMBRA NEL RECLAMO PROPOSTO DA VENARUCCI PAOLO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FULL MOON – GRIGI CEREALI DISPUTATA IL 25.06.2007 A BASTIA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 3 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 25.07.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 30.11.2007.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 05 ottobre 2007
icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale
XV° TORNEO “XXV APRILE 2007” DI BASTIA UMBRA
NEL RECLAMO PROPOSTO DA VENARUCCI PAOLO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA FULL MOON – GRIGI CEREALI DISPUTATA IL 25.06.2007 A BASTIA (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 3 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 25.07.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 30.11.2007.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.10.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo il calciatore in proprio, adducendo i seguenti motivi: eccessività
della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo
descritto nel referto, ribadendo, in particolare, il comportamento gravemente offensivo e
minaccioso reiteratamente posto in essere dal calciatore Venarucci Paolo al suo indirizzo, durante
ed al termine della gara.
L’arbitro ha, altresì ribadito di essere stato colpito dal medesimo Venarucci con una forte
manata al petto e di aver schivato un ulteriore pugno sferrato verso il suo viso.
Sulla base di quanto esposto risulta smentita la tesi del reclamante secondo cui l’arbitro non
sarebbe stato toccato.
Considerata la gravità dell’episodio la sanzione inflitta dal G.S. appare più che congrua, e
come tale meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto in proprio dal calciatore Venarucci Paolo, confermando l’impugnata
decisione del G.S..
_ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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