COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 12 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA ITALIA DI PROMOZIONE (Primo Turno) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. MONTECORONA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECORONA – SELCI NARDI, DISPUTATA IL 08.09.2007 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 13 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 13.09.2007 E PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 12 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA ITALIA DI PROMOZIONE (Primo Turno) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. MONTECORONA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECORONA – SELCI NARDI, DISPUTATA IL 08.09.2007 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 13 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 13.09.2007 E PUBBLICATO IN PARI DATA). _ POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PROVINCIA MARCO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.10.2006, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara in oggetto. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: irregolarità della gara a seguito di partecipazione alla gara di calciatori in posizione irregolare. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il reclamo proposto dalla A.S. Montecorona merita accoglimento in quanto dal comunicato ufficiale nr. 92 del 18.04.2007, emerge un residuo squalifica per il giocatore Provincia Marco della società San Lorenzo Lerchi relativa alla sanzione comminata dal G.S. per la Coppa Italia di Promozione. P.Q.M. accoglie il reclamo proposto dalla società A.S. Montecorona ed infligge a carico della società San Lorenzo Lerchi la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3. _ DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it