COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 12 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA ITALIA DI PROMOZIONE (Primo Turno) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. MONTECORONA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECORONA – SELCI NARDI, DISPUTATA IL 08.09.2007 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 13 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 13.09.2007 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 12 ottobre 2007
icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COPPA ITALIA DI PROMOZIONE
(Primo Turno)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. MONTECORONA, IN
RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECORONA – SELCI NARDI, DISPUTATA IL
08.09.2007 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. NR. 13 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO
13.09.2007 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PROVINCIA MARCO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.10.2006, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria omologava la gara in oggetto.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
irregolarità della gara a seguito di partecipazione alla gara di calciatori in posizione
irregolare.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Il reclamo proposto dalla A.S. Montecorona merita accoglimento in quanto dal
comunicato ufficiale nr. 92 del 18.04.2007, emerge un residuo squalifica per il giocatore
Provincia Marco della società San Lorenzo Lerchi relativa alla sanzione comminata dal
G.S. per la Coppa Italia di Promozione.
P.Q.M.
accoglie il reclamo proposto dalla società A.S. Montecorona ed infligge a carico della
società San Lorenzo Lerchi la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.
_ DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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