COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 26 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VALFABBRICA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALFABBRICA – GUALDO DISPUTATA IL 14.10.2007 A VALFABBRICA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 26 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 17.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA)
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 26 ottobre 2007
icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ECCELLENZA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VALFABBRICA IN
RIFERIMENTO ALLA GARA VALFABBRICA - GUALDO DISPUTATA IL 14.10.2007 A
VALFABBRICA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. N. 26 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 17.10.2007
PUBBLICATO IN PARI DATA)
_ Squalifica inflitta al calciatore Falcinelli Federico per tre giornate di gara.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.10.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Dagli elementi in possesso di questa Commissione appare chiaro ed inconfutabile
l’atteggiamento violento tenuto dal calciatore Falcinelli Federico che reagiva in modo
violento, ad un fallo subito, sferrando un pugno al naso ad un calciatore avversario.
L’atto è deplorevole e la sanzione inflitta al calciatore Falcinelli dal G.S. appare equa e
commisurata al fatto commesso.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. Valfabbrica, confermando l’impugnata decisione
del G.S.
_ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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