COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 26 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. JULIA SPELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA JULIA SPELLO – AMERINA DISPUTATA IL 15.09.2007 A SPELLO (AVVERSO L’OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO RIPORTATO NEL C.U. N. 105 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.05.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 26 ottobre 2007
icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. JULIA SPELLO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA JULIA SPELLO - AMERINA DISPUTATA IL 15.09.2007 A SPELLO
(AVVERSO L’OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO RIPORTATO NEL C.U. N. 105 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.05.2007 PUBBLICATO IN PARI
DATA).
_ Per posizione irregolare del calciatore Sensini Simone.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria omologava la gara in oggetto.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi :
irregolarità della gara a seguito di partecipazione alla gara di calciatore in posizione
irregolare.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Visto il reclamo proposto dalla Julia Spello avverso l’omologazione della gara
Juniores A2 Julia Spello – Amerina del 15.09.2007 per l’asserita posizione irregolare del
calciatore Sensini Simone in quanto squalificato nella precedente stagione sportiva nella
categoria Juniores;
Considerato che detto calciatore, effettivamente squalificato per otto giornate come
da comunicato nr. 105 del 23.05.2007, nella stagione in corso ha, tuttavia, cambiato
categoria e pertanto deve scontare il residuo di squalifica in prima squadra ai sensi dell’art.
22 comma 6 del C.G.S.;
Considerato conseguentemente che il giocatore in questione aveva titolo per
partecipare, in qualità di fuori quota, durante la stagione in corso, nella categoria Juniores,
così come avvenuto nella gara oggetto di reclamo.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla società Pol. Julia Spello e conferma l’omologazione
della gara.
_ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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