COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 26 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL QUADRELLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL QUADRELLI – MONTEGABBIONE DISPUTATA IL 07.10.2007 A QUADRELLI (TR) (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 10.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 26 ottobre 2007
icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale
1ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL QUADRELLI IN
RIFERIMENTO ALLA GARA REAL QUADRELLI - MONTEGABBIONE DISPUTATA IL
07.10.2007 A QUADRELLI (TR) (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO
10.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ Squalifica inflitta al calciatore Selvetti Michele per quattro giornate di gara.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.10.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Il comportamento tenuto dal calciatore Selvetti Michele è sicuramente censurabile
anche se non accompagnato da atti di pura violenza.
Infatti, in occasione di un diverbio con un calciatore avversario il Selvetti allontanava
da se l’interlocutore appoggiandogli una mano sul viso senza alcuna violenza
[dichiarazione dell’arbitro]. All’atto della espulsione decretatagli dal direttore di gara il
Selvetti “mimava” l’accaduto all’arbitro sfiorandolo lievemente con una mano sulla guancia
destra. Poi si allontanava tranquillamente. Ciò premesso questa Commissione ritiene di
poter contenere la squalifica del calciatore Selvetti a tre giornate effettive di gara.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Real Quadrelli, riduce la sanzione
inflitta al calciatore Selvetti Michele a tre giornate effettive di gara.
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 26 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL QUADRELLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL QUADRELLI – MONTEGABBIONE DISPUTATA IL 07.10.2007 A QUADRELLI (TR) (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 10.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA)."