COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 26 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale REGIONALE ALLIEVI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. MADONNA ALTA CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA – POL. MADONNA ALTA CALCIO (CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI), DISPUTATA IL 30.09.2007 A SAN MARCO DI PERUGIA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 8 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 11.10.2007 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 26 ottobre 2007
icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale
REGIONALE ALLIEVI
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. MADONNA ALTA CALCIO, IN
RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA – POL. MADONNA ALTA
CALCIO (CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI), DISPUTATA IL 30.09.2007 A SAN
MARCO DI PERUGIA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. NR. 8 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO
11.10.2007 E PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ RIPETIZIONE DELLA GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.10.2007, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria omologava la gara in oggetto.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: erronea
identificazione calciatore.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara ed il
rappresentante della società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione l’errore dal medesimo
commesso in occasione della gara in questione, ovverosia la mancata espulsione, al 38°
del secondo tempo, del calciatore nr.3 Laura Edoardo, per doppia ammonizione.
L’arbitro ha infatti precisato di aver decretato detta seconda ammonizione ma di non
averla trascritta sul taccuino e quindi di non aver realizzato che quel calciatore era già
stato ammonito.
Ciò premesso essendo evidente l’errore tecnico commesso dall’arbitro, visto l’art.
17 del C.G.S. questa Commissione ritiene che il reclamo proposto dalla Pol. Madonna Alta
Calcio, deve essere respinto.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla società Pol. Madonna Alta Calcio, confermando
l’impugnata decisione del G.S..
_ DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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