COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 26 ottobre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PORCHIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PORCHIANO – NUOVA TRE MONTI DISPUTATA IL 07.10.2007 A PORCHIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 8 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 11.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 26 ottobre 2007
icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PORCHIANO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA PORCHIANO – NUOVA TRE MONTI DISPUTATA IL 07.10.2007 A
PORCHIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. N. 8 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 11.10.2007
PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ Squalifica inflitta al calciatore Santoni Matteo per quattro giornate di gara.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.10.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Terni comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
L’assunto della società reclamante secondo il quale il calciatore Santoni Matteo non
si sarebbe reso responsabile del comportamento violento nei confronti di un giocatore
avversario, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara, né tanto meno dalle
precisazioni fornite dall’arbitro a questa Commissione in sede di audizione.
Il direttore di gara ha infatti inequivocabilmente confermato che il Santoni colpiva un
giocatore avversario con un pugno al naso procurandogli un forte momentaneo dolore a
seguito del quale cadeva per terra, anche se successivamente riprendeva a giocare.
Il direttore di gara non ha avuto nessun dubbio sulla identificazione del Santoni
avendolo riconosciuto attraverso la maglia nr.2 che indossava.
Il calciatore deve essere quindi sicuramente sanzionato, anche se si ritiene tuttavia
equo contenere la squalifica in tre giornate di gara considerata la mancanza di
conseguenze all’integrità fisica del calciatore colpito.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Porchiano, riduce la squalifica
inflitta dal G.S. al calciatore Santoni Matteo a tre giornate effettive di gara.
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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