COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 31/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE MARCO DI MARCO DELLA SOCIETA’ PESCARAMANZIA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 16/12/2007 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SCUOLA PITAGORA / PESCARAMANZIA DISPUTATA IL 6/10/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA(C.U. N° 8 DEL 11/10/07 DELEG. PROV.LE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 31/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE MARCO DI MARCO DELLA SOCIETA’ PESCARAMANZIA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 16/12/2007 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SCUOLA PITAGORA / PESCARAMANZIA DISPUTATA IL 6/10/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA(C.U. N° 8 DEL 11/10/07 DELEG. PROV.LE PESCARA). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Di Marco Marco ha impugnato il provvedimento di cui sopra adottato dal G.S. per avere, dopo essere stato espulso, spintonato e colpito con uno schiaffo un avversario, colpendolo ancora con due pugni al volto ed alcuni calci al corpo dopo essere uscito dal campo. Ha dedotto l’appellante che la sanzione doveva essere ridotta, in quanto la descrizione dei fatti operata dall’arbitro, non aveva tenuto conto che lo scontro fisico tra lo stesso ed i calciatori avversari sarebbe avvenuto sul terreno di gioco, prima con il calciatore Scandurra, autore di un fallo di gioco e, poi, con il calciatore Pineto Gianluca che, fuori dal terreno di gioco, lo avrebbe colpito con uno schiaffo alla nuca. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, escludendo la veridicità dei fatti posti a sostegno dell’appello e precisando che il comportamento del Di Marco era stato motivato da un semplice contrasto di gioco, mentre non vi sarebbe stato alcun contatto fisico tra lo stesso Di Marco ed il Pineto. Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e che, conseguentemente, la decisione del primo giudice deve essere confermata. La sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata al comportamento gravemente antisportivo tenuto dal Di Marco, soprattutto in considerazione del fatto che la sua reazione non è stata giustificata da alcuna provocazione o da atto di violenza da parte di avversari e che tale comportamento è stato reiterato in danno dell’avversario aggredito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it