COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 08/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ PATERNO TOFO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15/12/07 INFLITTA AL CALCIATORE ZILLI AUGUSTO IN RELAZIONE ALLA GARA COLLERANESCO / PATERNO TOFO DISPUTATA IL 6/10/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N° 15 dell’11/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 08/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ PATERNO TOFO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15/12/07 INFLITTA AL CALCIATORE ZILLI AUGUSTO IN RELAZIONE ALLA GARA COLLERANESCO / PATERNO TOFO DISPUTATA IL 6/10/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N° 15 dell’11/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la Società Paterno Tofo ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per avere il calciatore Zilli, ingiuriato e minacciato l’arbitro e, all’atto dell’espulsione, spinto lo stesso con le mani sul petto, facendolo indietreggiare di alcuni passi e per avere reiterato le ingiurie e le minacce dopo l’allontanamento. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione e ne ha chiesto la riduzione, in quanto il calciatore non si sarebbe reso responsabile di un’aggressione fisica e si sarebbe limitato a contestare il provvedimento dell’arbitro con invettive. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato senza ombra di dubbio che, dopo l’espulsione, lo Zilli si avvicinava all’arbitro e, con le mani messe sul petto, lo spintonava leggermente facendo indietreggiare, reiterando successivamente ingiurie e minacce. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, visto che l’arbitro ha confermato, con estrema chiarezza, i comportamenti oggetto di sanzione, soprattutto in relazione all’episodio dello spintonamento. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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