COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 08/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ SAN SALVO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PERRUCCI MARCO IN RELAZIONE ALLA GARA SAN SALVO / VIRTUS CUPELLO DISPUTATA IL 27/10/07 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N° 18 DEL 30/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 08/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ SAN SALVO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PERRUCCI MARCO IN RELAZIONE ALLA GARA SAN SALVO / VIRTUS CUPELLO DISPUTATA IL 27/10/07 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N° 18 DEL 30/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società San Salvo ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, il calciatore Perrucci Marco protestato smodatamente nei confronti dell’arbitro. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in quanto il Perrucci si sarebbe limitato a protestare senza eccedere in tali proteste. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo Giudice possa essere ridotta in considerazione del fatto che le frasi ingiuriose e minacciose rivolte all’arbitro non appaiono di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Perrucci Marco a due gare, disponendo restituirsi la tassa versata.
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