COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 07/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RICORSO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MARCONIA AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL CU N. 28 DEL 17-10.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 07/11/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RICORSO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MARCONIA AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL CU N. 28 DEL 17-10.2007.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ATLETICO MARCONIA avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul CU n. 28 del 17-10-2007 relative all’ammenda di euro 400.00 e la disputa di una gara a porte chiuse;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Evidenziato, preliminarmente, che a norma dell’art. 45, lettera c, del CGS, non è impugnabile in alcuna sede la squalifica del campo per una giornata;
Considerato, altresì, che dal rapporto del’arbitro emerge un comportamento intimidatorio, minaccioso ed offensivo da parte dei sostenitori della società reclamante al termine della gara;
Evidenziato, del pari, che, come riportato dal rapporto degli Assistenti, dopo l’ingresso dei tifosi nella zona antistante gli spogliatoi, ogni conseguenza ulteriore veniva evitata, grazie al fattivo intervento della locale dirigenza;
Ritenuta, pertanto, alla luca di tale comportamento ridurre proporzionalmente l’ammenda inflitta;
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il proposto reclamo, con riferimento alla disputa di 1(una) gara a porte chiuse;
- accoglie parzialmente il suddetto reclamo riducendo l’ammenda inflitta alla società Atletico Marconia ad euro 300.00;
- dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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