COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 10 della società A.S. ROVITO 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 10.10.2007 (Ammenda di € 300,00, inibizione Sig. CAFERRO Emilio fino al 17.04.2008, squalifica calciatore PRESTA Domenico per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 10 della società A.S. ROVITO 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 10.10.2007 (Ammenda di € 300,00, inibizione Sig. CAFERRO Emilio fino al 17.04.2008, squalifica calciatore PRESTA Domenico per QUATTRO gare). Con ricorso del 15.10.2007 la Soc. Rovito 2003 ha reclamato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale deducendo che nel rapporto l’arbitro della gara non aveva riportato fedelmente quanto accaduto in campo. In particolare ha lamentato: 1. che all’inizio della gara avevano fornito al direttore di gara la prova di avere avvisato le forze dell’ordine; 2. che l’incontro non disponendo di una struttura propria, si era disputato sul campo della società Azzurra; 3. che il dirigente Caferro Emilio non aveva mai profferito minacce nei confronti del direttore di gara essendosi allontanato dopo l’espulsione e che quindi non poteva avere lanciato uno sputo nei confronti del direttore di gara. Concludeva chiedendo, comunque, una riduzione delle sanzioni. LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Rilevato preliminarmente che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa per negazione degli incolpati; che, per quanto attiene l’ammenda, in considerazione delle argomentazioni svolte, la stessa può essere ridotta ad € 200,00; che, per quanto attiene il dirigente Caferro Emilio, la sanzione deve essere confermata atteso che lo sputo è atto particolarmente riprovevole e come tale deve essere adeguatamente sanzionato; che, per quanto riguarda il calciatore Presta Domenico non è stata rappresentata alcuna argomentazione volta ad escludere o a far valutare diversamente la sua responsabilità; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda inflitta alla società ROVITO 2003 ad € 200,00; Conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante;
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