COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 7 del 2/8/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 226/07. Gara Castellina Scalo – Aurora Pitigliano (1-2) del 27/05/07. Campionato di I categoria (Play Out). In C.U. Regionale Toscana n. 54 del 31/05/2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 7 del 2/8/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 226/07. Gara Castellina Scalo – Aurora Pitigliano (1-2) del 27/05/07. Campionato di I categoria (Play Out). In C.U. Regionale Toscana n. 54 del 31/05/2007. Reclama la società Aurora Pitigliano contro la squalifica fino al 31/12/2007 inflitta al calciatore Mori Alessandro il quale “ andava incontro al D.G. offendendolo e minacciandolo e lo spingeva facendolo indietreggiare. A fine gara ostruiva il rientro dell’arbitro nello spogliatoio cercando di venire a contatto con lo stesso. Si rendeva quindi protagonista di violenta protesta con calci alla porta dello spogliatoio”. La reclamante sostanzialmente non contesta i fatti, tuttavia cerca di giustificare il gesto del proprio tesserato inserendolo nel contesto teso e necessariamente nervoso di una gara fondamentale per la stagione della propria squadra. Sostiene che la sanzione è troppo afflittiva chiedendone la riduzione nella misura di un massimo di quattro giornate di gara. Chiede di essere presente all’udienza di discussione avanti alla C.D. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma i fatti già refertati. All’udienza del 27/07/07 la reclamante, assistita dal difensore di fiducia, ha confermato il reclamo, aggiungendo (fatto nuovo) che il proprio calciatore mai ha spinto l’arbitro così come mai ne ha ostruito il rientro negli spogliatoi, sottolineando che, in relazione ai presunti calci alla porta dello spogliatoio arbitrale, non debbono essere considerati al plurale ma al singolare “ dava un calcio alla porta” così come risultante dal rapporto arbitrale. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. L’appassionata difesa della reclamante, se pure meritoria di ammirazione per il modo con la quale è stata posta in essere, non può modificare una sanzione che appare ben calibrata sotto ogni punto di vista. La svista circa l’uso del plurale in occasione del calcio alla porta dello spogliatoio arbitrale deve essere letta come un refuso di stampa e comunque non appare in grado di spostare la quantificazione di una sanzione che è stata inflitta per i gravissimi comportamenti posti in essere dal calciatore. La C.D. rileva e sottolinea come nessun avvenimento agonistico può giustificare l’uso della violenza, sia questa verbale o fisica, e che il rispetto delle regole del gioco deve essere sempre assoluto per chi pratica attività sportiva. Rileva inoltre il Collegio che il ruolo di giocatore di riserva tenuto dal Mori, anziché essere considerato come una scriminante per il fatto di non potere sfogare in campo il proprio nervosismo, così come sostenuto dalla reclamante, di fatto costituisce invece un’aggravante, in quanto le azioni poste in essere non possono trovare alcun riferimento a quella che genericamente viene definita come “trance agonistica” che a volte porta a porre in essere azioni inconsulte dettate da uno stato di eccessivo vigore fisico dettato dalla fatica accumulata durante le fasi del gioco. La versione dei fatti fornita dall’arbitro costituisce, come è noto, prova privilegiata e tale versione, se ce ne fosse stato bisogno, deve essere sicuramente accettata come reale anche in virtù del comportamento processuale della reclamante che, nel testo del reclamo, non nega la spinta e l’ostruzione al D.G. (in realtà glissa gli argomenti), salvo poi, in sede di udienza, negare entrambi i fatti. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo, disponendo l’addebito della relativa tassa.
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